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Sez. L, Ordinanza n. 19292 del 14/07/2025 (Rv. 675832-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Accertamento - Criteri - Riferimento alla disciplina contrattuale collettiva - Necessità - Previsione di una pluralità di dirigenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675832-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dirigente, se l'appartenenza alla relativa categoria è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre fare riferimento non alla nozione legale di tale categoria ma alle pertinenti disposizioni della contrattazione, tenuto conto che nelle organizzazioni aziendali complesse è ammissibile la previsione di una pluralità di dirigenti di diversi livelli, con relativa graduazione di compiti, tra loro coordinati da vincoli gerarchici, che facciano però salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale, circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale, a fronte dell'accertamento dello svolgimento di mansioni direttive secondo le previsioni dell'art. 1 c.c.n.l. dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25 novembre 2009, seppur sotto il controllo di una struttura gerarchicamente sovraordinata.).

Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 25/11/2009 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)