Sez. 1, Sentenza n. 1959 del 23/02/1991 (Rv. 471072 - 01)
Circolazione stradale - Veicoli - Ammissione alla circolazione - Carta di circolazione | Autorizzazione alla circolazione a scopo di prova tecnica o dimostrazione per la vendita - Circolazione al di fuori dei casi consentiti - Confisca del veicolo - Esclusione - Sanzioni applicabili.
Circolazione stradale - Veicoli - Ammissione alla circolazione - Carta di circolazione
L'infrazione all'art. 58 nono comma cod. strad., per circolazione di veicolo senza la prescritta carta, e la conseguenziale applicabilità della confisca obbligatoria di cui all'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, devono essere affermate, per il caso di autorizzazione alla circolazione a scopo di prova tecnica o dimostrazione per la vendita, solo se la circolazione stessa avvenga per un fine diverso, senza l'apposita targa e connessa autorizzazione, ed altresì senza la presenza del soggetto autorizzato o di un suo dipendente, mentre, ove difetti anche una di dette circostanze, sono configurabili esclusivamente le violazioni di cui agli artt. 63 e 66 cod. strad., restando quindi preclusa l'applicazione dell'indicata confisca.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Cod. Strada art. 63, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 63, Cod. Strada art. 66, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 66, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)