Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 23/05/1975 (Rv. 375803 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - IN GENERE - CONDIZIONI - COSCIENTE ATTRIBUZIONE DI UN DIRITTO AL TERZO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - IN GENERE - CONDIZIONI - COSCIENTE ATTRIBUZIONE DI UN DIRITTO AL TERZO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Per la sussistenza del contratto a favore del terzo non basta che questi tragga un vantaggio indiretto dal contenuto del contratto, ma e, invece, necessario che i contraenti abbiano inteso direttamente e consapevolmente attribuire al terzo la titolarita di un diritto soggettivo, per aver il promittente assunto, nei confronti dello stipulante una obbligazione anche a favore del terzo. (nella specie, i giudici del merito avevano negato la natura di contratto a favore di terzo ad un contratto di locazione in cui il conduttore aveva dichiarato di accettare la locazione per se e la propria famiglia, della quale aveva indicato i componenti, in quanto tale dichiarazione era stata compiuta nell'esclusivo interesse del locatore - istituto autonomo delle case popolari - al fine di porlo in grado di conoscere i nominativi dei componenti il nucleo familiare del conduttore, che avrebbero abitato con lui l'immobile oggetto del contratto ed avevano, in conseguenza, escluso che, dopo la morte di quest'ultimo, uno dei membri di detto nucleo avesse il diritto di continuare ad occupare l'immobile. La SC ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (V 967/74, mass n 368888; 1892/71, mass n 352454).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)