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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 24 settembre 1987, causa 37/86

Decisione
decisa il 1987-09-24
ECLI
ECLI:EU:C:1987:386

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 24 settembre 1987 Nel procedimento 37/86, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale del lavoro di Anversa, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra Johanna Coenen, vedova van Gastel, residente in Berchem (Belgio) e Office national des pensions pour travailleurs salariés, di Bruxelles e fra Johanna Coenen, vedova van Gastel, residente in Berchem (Belgio) e Caisse nationale des pensions de retraite e de survie, di Bruxelles domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, LA CORTE (terza sezione) composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto considerate le osservazioni presentate: per l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, dal suo amministratore generale, sig. R. Masyn, dal suo consigliere aggiunto, sig. J. C. A. de Clerk, nonché dalľavv. K. Mul, per il governo olandese, dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale f. f. presso il Ministero per gli affari esteri, per la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consulente legale, sig. J. Griesmar e dalľavv. F. Herbert, vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 18 marzo 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 10 giugno 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con sentenza 6 febbraio 1986, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio successivo, il tribunale del lavoro di Anversa ha proposto, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo emendato (GU L 230, 1983, pag. 8).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti avviati dalla sig. ra Johanna Coenen, vedova van Gastel, contro l'Office national des pensions pour travaileurs salariés (in prosieguo: « ONPTS ») e contro la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (in prosieguo: «CNPRS»), relativi alla pensione ai superstiti della sig. ra Coenen.
punto 3
Dagli atti risulta che il coniuge della sig. ra Coenen, il sig. van Gastel, cittadino olandese residente in Belgio, si è visto riconoscere il diritto ad una pensione belga di anzianità di lavoro subordinato, con decorrenza 1° novembre 1976. Detta pensione è stata calcolata all'aliquota familiare sulla base di un'anzianità contributiva di 17/45, ex art. 46, del regolamento n. 1408/71. Con decorrenza dalla medesima data, al sig. van Gastel è stata assegnata, fra l'altro anche sulla base di contributi volontari, una pensione olandese di vecchiaia riconosciutagli ai sensi dell'Algemene Ouderdomswet (legge olandese sull'assicurazione generale contro la vecchiaia, in prosieguo: « AOW »).
punto 4
A seguito del decesso del sig. van Gastel, sopravvenuto il 20 febbraio 1983, la sig. ra Coenen ha ottenuto una pensione olandese di vecchiaia ai sensi dell'AOW, concessale poiché era stata assicurata in forza di contributi volontari versati fino al compimento del 65° anno di età (13 agosto 1979). Le è stata altresì riconosciuta una pensione belga ai superstiti il cui importo era fissato all'80% della pensione di anzianità del coniuge defunto.
punto 5
Tuttavia, con decisione 20 aprile 1984, l'ONTPS ha comunicato all'interessata che la pensione belga ai superstiti doveva essere decurtata a seguito della concessione della pensione olandese di vecchiaia, in applicazione delle norme anticumulo dell'art. 52 del RD 21 dicembre 1967, nonché dell'art. 12 del citato regolamento n. 1408/71 e dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nel testo emendato (GU L 230, 1983, pag. 86). L'art. 52 del RD 21 dicembre 1967 dispone che « una pensione ai superstiti può essere cumulata con una o più pensioni di anzianità o qualsiasi altro beneficio sostitutivo, concesso in forza di una normativa belga o straniera (...) solo fino alla concorrenza di una somma pari al 110% dell'importo della pensione ai superstiti accordata alla vedova, moltiplicata per la sua frazione inversa (...) utilizzata per il calcolo della pensione di anzianità da cui si è partiti per il calcolo della pensione ai superstiti ».
punto 6
Contro la predetta decisione dell'ONPTS 20 aprile 1984, la sig. ra Coenen ha proposto azione dinanzi al tribunale del lavoro di Anversa. Poiché il 29 agosto 1984 il CNPRS, in esecuzione di tale decisione, aveva reclamato la ripetizione del preteso indebito, l'interessata ha impugnato, dinanzi alla stessa giurisdizione, anche la decisione diretta alla ripetizione. Nell'ambito di questi due procedimenti il tribunale del lavoro di Anversa ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte la seguente questione: « Se una ” pensione ai superstiti ” quale concessa, in forza della legislazione belga in materia di pensioni per i lavoratori dipendenti, al coniuge superstite in relazione all'attività lavorativa del coniuge deceduto o ai periodi di assicurazione da esso/essa maturati, nonché una ” pensione di vecchiaia ” quale concessa, in forza della legislazione olandese in materia di pensioni (AOW), ad una donna che sia stata coniugata, che abbia compiuto il 65° anno di età senza però aver svolto personalmente alcuna attività lavorativa né aver compiuto periodi di assicurazione nei Paesi Bassi, ma il cui marito deceduto abbia maturato periodi di assicurazione nel regime pensionistico olandese, debbano o meno considerarsi prestazioni della stessa natura ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, con le eventuali relative conseguenze ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 e degli artt. 7 e 46 del regolamento n. 574/72 ».
punto 7
Per una più ampia esposizione dei fatti, delle pertinenti disposizioni comunitarie, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo processuale saranno qui riprodotti solo in quanto necessari per seguire il ragionamento della Corte.
punto 8
Innanzitutto, è bene rammentare che in un procedimento ex art. 177 del trattato CEE, la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, di conseguenza, a qualificare disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di queste disposizioni.
punto 9
Stando a quanto risulta dagli atti della causa principale, con la questione proposta si vuole sapere, in sostanza, se una pensione ai superstiti riconosciuta in forza della normativa di uno Stato membro ed una pensione di vecchiaia riconosciuta in forza della normativa di un altro Stato membro siano « prestazioni della stessa natura » ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in quanto ambedue volte a garantire i mezzi di sussistenza al coniuge superstite che abbia raggiunto una determinata età ed al quale esse sono attribuite in funzione dei periodi assicurativi maturati dal coniuge defunto.
punto 10
Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (vedasi da ultimo sentenza 5 luglio 1983, Valentini, causa 171/82, Race. 1983, pag. 2157), le prestazioni di previdenza sociale debbono essere considerate della stessa natura allorché, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari delle varie normative nazionali, il loro oggetto e scopo, nonché la loro base di calcolo ed i criteri di attribuzione, siano identici. Per contro, detta giurisprudenza ritiene che caratteristiche puramente formali non debbano essere considerate alla stregua di elementi decisivi ai fini della classificazione delle prestazioni.
punto 11
Quanto all'oggetto e allo scopo delle prestazioni, basti constatare che, come già stabilito dalla Corte nella sentenza 5 maggio 1983 (Van der Bunt-Craig, causa 238/81, Race. 1983, pag. 1385), prestazioni acquisite in forza della normativa di due Stati membri, le quali mirino a garantire i mezzi di sussistenza ad una persona anziana priva del reddito del coniuge defunto, hanno lo stesso oggetto. La circostanza, rilevata dall'ONPTS, che solo una di tali prestazioni, nella fattispecie la pensione di vecchiaia, è destinata a garantire al suo beneficiario un reddito sufficiente mentre l'altra, cioè la pensione ai superstiti, è concessa soltanto in funzione del periodo assicurativo e della retribuzione del coniuge defunto, non è tale da indurre a diversa valutazione.
punto 12
Quanto alla base di calcolo ed ai criteri di attribuzione delle prestazioni, si deve considerare che vi è identità quando i rispettivi importi sono fissati sulla base dell'assicurazione e dei contributi di previdenza sociale del coniuge defunto. Per contro, non possono essere prese in considerazione le particolarità della normativa nazionale di cui è causa, quali il fatto che per la pensione di vecchiaia la vedova sia considerata personalmente assicurata e che i contributi versati dal coniuge defunto fossero commisurati al reddito coniugale. Infatti, simili particolarità, derivanti, come nel caso di specie, dalla circostanza che il diritto nazionale non consente alla vedova che abbia superato una certa età di far valere dei diritti sulla base dell'assicurazione del coniuge defunto, ma le riconosce i soli diritti nascenti dall'assicurazione personale, convertendo a tal fine la pensione vedovile in pensione di vecchiaia, attengono ai caratteri puramente formali di detta normativa. La loro esistenza non può dunque escludere che le prestazioni siano della stessa natura.
punto 13
Contro questa interpretazione non vale opporre l'argomento, invocato dall'ONPTS, che, in forza di specifiche disposizioni di cui al VI allegato del regolamento n. 1408/71, le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti sono considerate della stessa natura ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 2, alla normativa danese, irlandese e britannica. Infatti, se tali disposizioni, introdotte al momento dell'adesione di questi tre Stati membri, qualificano come « prestazioni della stessa natura » le prestazioni disciplinate dalle leggi di detti Stati, l'assenza di analoghe disposizioni concernenti altri Stati membri non può consentire di trarre a loro riguardo delle conclusioni contrarie.
punto 14
Per queste ragioni, la questione proposta deve essere risolta nel senso che una pensione ai superstiti acquisita in forza della normativa di uno Stato membro ed una pensione di vecchiaia acquisita in forza della normativa di un altro Stato membro sono « prestazioni della stessa natura » ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, nel testo emendato, quando entrambe mirino a garantire i mezzi di sussistenza al coniuge superstite che abbia raggiunto una certa età e la loro concessione sia avvenuta in funzione dei periodi assicurativi maturati dal coniuge defunto.
punto 15
Affinché il giudice nazionale possa disporre di tutti gli elementi utili ai fini dell'applicazione del diritto comunitario alla fattispecie in esame, è bene aggiungere che, come da giurisprudenza costante (vedasi da ultimo la citata sentenza 5 maggio 1983, Van der Bunt-Craig, e la sentenza 13 marzo 1986, Sinatra, causa 296/84, Race. 1986, pagg. 1047, 1056, punti 13 e 20 della motivazione), qualora il lavoratore riscuota una pensione in forza della sola legislazione nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che gli venga integralmente applicata la sola legislazione nazionale, ivi comprese le norme anticumulo. Va però osservato che se questa legislazione nazionale si rivela meno favorevole al lavoratore dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, si applica questo articolo. In quest'ultima ipotesi l'art. 46, n. 3, che tende a limitare, con le modalità di cui ai nn. 1 e 2, il cumulo delle prestazioni acquisite, si applica ad esclusione delle norme anticumulo contemplate dalla legislazione nazionale. Va inoltre osservato che, in forza dell'art. 46, n. 2, del regolamento d'attuazione n. 574/72, ai fini dell'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 non si prendono in considerazione gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

Sentenza › Sulle spese

punto 16
Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), statuendo sulla questione propostale dal tribunale del lavoro di Anversa, con ordinanza 6 febbraio 1986, dichiara: Una pensione ai superstiti acquisita a norma della legislazione di uno Stato membro ed una pensione di vecchiaia acquisita a norma della legislazione di un altro Stato membro sono « prestazioni della stessa natura » ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, nel testo emendato, quando siano volte, entrambe, a garantire mezzi di sussistenza al coniuge superstite che abbia raggiunto una certa età e siano a questi riconosciute in ragione dei periodi assicurativi maturati dal coniuge defunto.

Firme

Galmot Everling Moitinho de Almeida Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 settembre 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione Y. Galmot

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