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Sez. 6, Sentenza n. 2797 del 04/07/1995 Cc. (dep. 07/09/1995) Rv. 202639 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Motivi nuovi ex art. 311, quarto comma, cod. proc. pen. - Deducibilità - Limite: situazione di fatto esaminata dal giudice "a quo" - Ragione - Fattispecie: corruzione propria - Sospensione dal servizio dell'indagato, ufficiale della GGFF, "ex lege" n. 113/54 - Deducibilità in cassazione ai fini della revoca della custodia cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202639-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi

In tema di ricorso avverso le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., la facoltà di enunciare "motivi nuovi" in sede di legittimità ai sensi dell'art. 311, quarto comma cod. proc. pen. deve esercitarsi nei limiti della situazione di fatto presa in esame dal giudice "a quo", essendo diversa la nozione di "motivi nuovi" da quella di "fatti nuovi", che non possono mai essere dedotti per la prima volta in cassazione. (Fattispecie relativa a corruzione propria nella quale è stato ritenuto che la sopravvenuta sospensione dal servizio dell'indagato, ufficiale della Guardia di Finanza, a mente dell'art. 29, secondo comma della legge 10 aprile 1954, n. 113 (stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica) non potesse essere dedotta in cassazione ai fini della revoca della custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Legge 10/04/1954 num. 113 art. 29 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)