Sez. 1, Sentenza n. 1529 del 19/05/1972 (Rv. 358223 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE DIFFORME DA QUELLA DELLA PARTE - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - NOZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE DIFFORME DA QUELLA DELLA PARTE - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ESCLUSIONE.*
Il vizio di contraddittorieta della motivazione sussiste solo quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino tra loro contrastanti cosi da elidersi a vicenda e impedire l'individuazione della ratio decidendi. Il vizio, quindi, non puo consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, e stabilire se sussistano fatti idonei a dar fondamento a presunzioni, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale, a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 353'70, mass n 345263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)