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Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Testo in vigore al

Art. 33

1. L'art. 54 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento ne' superiore agli ettari tremila ed hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.
Le zone predette sono gestite dalle Amministrazioni provinciali secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 150.
"Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennita' ai proprietari danneggiati. La misura della indennita' e' determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura".

Art. 34

1. L'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Prima della scadenza dell'apertura della zona, la Amministrazione
provinciale puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura".

Art. 35

1. Il quinto comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dai seguenti: "Il contratto di affitto di una riserva non e' valido, agli effetti
della presente legge, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.
Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province la comunicazione e' fatta al Ministro per la agricoltura e per le foreste, che provvede alla ratifica.
Sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio".

Art. 36

1. Il nono comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dai seguenti:
"Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verra' destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non puo' superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, la ripartizione tra le varie Amministrazioni provinciali della quota parte delle tasse ettariali destinata alla erogazione di premi ai concessionari di riserva.
L'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve".

Art. 37

1. L'art. 82 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Con provvedimenti del presidente della Giunta provinciale e' costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia, con ordinamento autonomo. Esso si compone:
a) di un consigliere provinciale, in qualita' di presidente;
b) del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della Provincia, in qualita' di vice-presidente;
c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
d) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);
f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;
g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;
h) di un rappresentante dei coltivatori diretti.
I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.
Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la meta' dei suoi membri in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Ai membri del Comitato non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio serio il segretario.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La revisione dei conti e' affidata a un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.
Il servizio di cassa e' affidato alla tesoreria, dell'Amministrazione provinciale.
Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale".

Art. 38

1. L'art. 83 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e sostituito dal seguente:
"I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia, di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;
b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunita' di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonche' ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
c) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;
f)
provvedere alla gestione dei fondi".

Art. 39

1. Nessuna interruzione si verifica nei rapporti del Comitato della caccia per effetto del trasferimento alla Provincia. Gli atti e i rapporti in corso continuano ad essere retti dall'ordinamento autonomo del Comitato.

2. Al compiersi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti dei Comitati provinciali della caccia si intenderanno scaduti di carica e i presidenti delle Giunte provinciali provvederanno alla nomina, in conformita' al disposto dell'art. 37 del presente decreto.

Art. 41

1. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 93 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede contributi alle Amministrazioni provinciali per l'assolvimento delle attribuzioni a queste trasferite a norma del presente decreto.

Capo II. Pesca nelle acque interne

Art. 42

1. Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

2. Restano invariate le attribuzioni gia' demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca, laddove e' prescritto, dovra' chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 43

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti: .
"Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescrivera' gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca".
"Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi e' causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico".

Art. 44

1. Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la, pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

2. Il penultimo comma dell'articolo suddetto e' abrogato.

3. Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

4. Restano ferme le norme concernenti di tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.

Art. 45

1. Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali.

2. I commi terzo, settimo ed ottavo dell'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti "Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i "navigli", tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta "asciutta", completa o incompleta, la pesca e' ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi".
"Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facolta' di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate localita' di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci".
"Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potra' indicare con sua determinazione le localita' di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica".

Art. 47

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 10 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti:
"La pesca con la canna e con la lenza a mano e' permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della Giunta provinciale la facolta' di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosita'".
"Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le "lanche") durante i periodi di divieto previsti dall'articolo 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della Giunta provinciale la facolta' di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca".

Art. 48

1. L'art. 14 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e' sostituito dal seguente:
"I divieti stabiliti nell'ultima parte dell'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'Amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte.
Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'art. 13, a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte".

Art. 50

1. L'art. 19 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e' sostituito dal seguente:
"E' vietato introdurre una nuova specie o varieta' di pesci e di altri animali acquatici in un bacino a corso di acqua senza averne ottenuto il permesso.
Il presidente della Giunta provinciale potra' concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca.
Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varieta' di nuova introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca".

Art. 51

1. L'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e' sostituito dal seguente:
"Gli enti pubblici, le societa' ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza, economica. Ai concessionari potra' essere consentita la esclusivita' della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.
In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosita' delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di revocare la concessione.
I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.
Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale".

Art. 52

1. Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di:

  1. a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;

  2. c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;

  3. d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

  4. e) istruzione professionale dei pescatori;

  5. f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;

  6. g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.

2. La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.

Art. 53

1. Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali, i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.

2. Le Amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto.