Sez. 6, Sentenza n. 15514 del 30/09/1977 Ud. (dep. 13/12/1977) Rv. 137427 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESTREMI - DOGLIANZA LIMITATA ALLA CONTESTAZIONE DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - ESTENSIONE DELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AL GIUDIZIO DI EQUIVALENZA FRA LE CIRCOSTANZE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESTREMI - DOGLIANZA LIMITATA ALLA CONTESTAZIONE DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - ESTENSIONE DELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AL GIUDIZIO DI EQUIVALENZA FRA LE CIRCOSTANZE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Costituiscono distinti punti della decisione le statuizioni riguardanti l'accertamento degli elementi del reato e quelle relative alla sussistenza di una circostanza ovvero al giudizio di comparazione tra circostanze. Pertanto, ai sensi dell'art 515 cod proc pen, se e stata fatta acquiescenza al giudizio di equivalenza fra le circostanze, pronunciato dal giudice di primo grado non puo la corrispondente statuizione essere presa in esame dal giudice di appello per la Mancanza di una specifica deduzione. (nella specie era stata richiesta con il motivo di appello la esclusione di una circostanza aggravante e la diminuzione della pena ed e stata affermata la Mancanza del potere del giudice di conoscere anche della validita del giudizio di comparazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)