Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo
Testo in vigore al
Art. 7 Diritto di opzione - Sostituzione
1. Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.
2. Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.
Art. 8 Elezione dei membri della Commissione centrale Opzione
1. Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.
2. Quando un membro del Consiglio nazionale e' eletto membro della Commissione centrale questi e' tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.
Art. 9 Comunicazioni dell'esito delle elezioni
1. Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Art. 10 Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata
1. Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.
2. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
3. Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
4. Per la validita' delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
6. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
9. I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.
10. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 11 Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione
1. La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.
2. In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva.
3. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
Art. 12 Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale
1. La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
2. Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.
3. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla presente legge.
Art. 13 Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale
1. La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.
2. In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.
3. Analogamente, il Ministro per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.
Art. 14 Sanzioni disciplinari
1. All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignita' o al decoro professionale, puo' essere inflitta, a seconda della gravita' del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) censura;
2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
3) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) la morosita' per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non e' soggetta a limiti di tempo.
3. La sospensione per morosita' e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
4. La radiazione e' pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, e' condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
5. Chi e' stato radiato puo', a domanda, essere di nuovo iscritto:
a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.
6. Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.
Art. 15 Procedimento disciplinare
1. Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
2. Nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive.
3. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
4. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
5. La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.
6. In caso di irreperibilita' le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante effissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339.
Art. 17 Tariffa professionale
1. La tariffa professionale degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.
Art. 18 Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale
1. Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una Commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresi' alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonche' alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.
2. La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita' che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
4. Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonche' dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.
5. L'iscrizione e' subordinata, altresi', al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.
6. La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
8. Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
9. L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonche' la data di iscrizione ed il titolo in base al quale e' avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianita' di iscrizione e' unica per tutti gli iscritti.
10. La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 19 Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale
1. Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo precedente, sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla Commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.
2. I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.
3. La Commissione straordinaria e' composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonche' da nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.
4. La Commissione straordinaria e' nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della Commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.
5. Le deliberazioni della Commissione straordinaria sono impugnabili con le modalita' di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.
Art. 20 Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale
1. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e' nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio nazionale unitamente a quella dei membri elettivi della Commissione centrale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 - ultimo comma - della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
3. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.
4. Il commissario straordinario e' anche presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.
5. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.
Art. 21 Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati
1. Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonche' la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.
2. I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1966
SARAGAT
MORO - REALE - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE