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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019 (Rv. 652276 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE | Qualità di avvocato della parte - Spendita di tale qualità presso il giudice adito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652276-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE

In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)