Sez. 1, Sentenza n. 9266 del 02/09/1995 (Rv. 493877 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Vendita da parte dell'assegnatario di alloggio costruito su aree comprese nel piano P.E.E.P. - Invalidità - Limiti - Potere del comune di introdurre deroghe al divieto di alienazione - Insussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 35, commi quindicesimo e diciannovesimo, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, relativa al divieto temporaneo, a pena di nullità, di alienazione di alloggi costruiti su aree comprese nei piani PEEP e cedute in proprietà ai comuni, costituisce una prescrizione di ordine pubblico generale dettata dal legislatore per prevenire l'eventualità che le agevolazioni concesse nel quadro di una politica abitativa di interesse sociale possano trasformarsi in un inammissibile strumento di speculazione. Il Comune non ha il potere di introdurre deroghe al divieto di alienazione, indipendentemente dalla qualità di contraente di una convenzione stipulata con la società cooperativa acquirente dell'area su cui è stato costruito l'alloggio ovvero dalla circostanza che per la costruzione degli alloggi siano stati o meno concessi contributi pubblici. La mancanza in capo all'ente territoriale del potere di autorizzare la vendita degli alloggi prima della scadenza del termine fissato dalla legge manifestamente non pone il citato art. 35 (e nemmeno l'art. 20 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, che ha consentito di autorizzare la vendita degli alloggi di edilizia agevolata per gravi e sopravvenuti motivi dopo il decorso di cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto, senza però prevedere l'applicabilità della nuova disciplina anche alle situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore) in contrasto con gli art. 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo, Cost.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Costituzione art. 47, Legge 17/02/1992 num. 179 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)