Sez. 1, Sentenza n. 13250 del 10/12/1991 (Rv. 474967 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Aree incluse dal P.R.G. nell'ambito del P.I.P. - Natura - Espropriazione ex legge n. 865 del 1971 - Indennità - Determinazione - Valore economico di mercato - Individuazione - Criteri - Piano particolareggiato - Libera contrattazione tra privati - Esclusione - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
Le aree incluse dal P.R.G. nell'ambito del P.I.P. (piano di insediamenti produttivi) hanno natura edificatoria e non agricola. Ne deriva che, in caso di espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'indennità va determinata secondo il criterio del valore economico di mercato (desumibile oltre che dalla prevista destinazione urbanistica dei terreni anche da dati oggettivi, quali la vicinanza ad insediamenti abitativi in espansione e le compravendite di suoli ubicati nella stessa zona) senza che possa avere influenza negativa la circostanza che il piano particolareggiato ne ha escluso la libera contrattazione fra privati.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)