Sez. 2, Sentenza n. 13396 del 10/06/2009 (Rv. 608663 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza - Redazione del verbale di contestazione ai sensi dell'art. 200 cod. strada - Presupposto di legittimità - Esclusione - Fondamento - Applicazione della norma del codice di procedura penale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada, la redazione del verbale di contestazione di cui all'art. 200 di detto codice, essendo obbligatoria soltanto quando siano accertati illeciti amministrativi, non costituisce presupposto di legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, a norma dell'art. 223, terzo comma, cod. strada, quale sanzione amministrativa accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada), trovando applicazione, in questo caso, le norme del codice di procedura penale sulla documentazione degli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 223 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)