Sez. 2, Sentenza n. 9921 del 28/07/2000 (Rv. 538891 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - IN GENERE | Criterio sussidiario - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - IN GENERE
Accertato il rispetto da parte del giudice di merito delle norme di ermeneutica contrattuale, il giudice di legittimità non può sindacare l'interpretazione compiuta sul rilievo dello squilibrio in danno di uno dei contraenti puntualmente risultante dall'accertato regolamento di interessi, poiché il criterio interpretativo dell'equo contemperamento dell'interesse delle parti, prescritto dall'art.1371 cod.civ. costituisce criterio residuale cui - come espressamente dispone la norma - è consentito ricorrere solo quando nonostante l'applicazione delle precedenti regole interpretative il contratto rimanga oscuro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)