Sez. 2, Sentenza n. 1068 del 14/04/1973 (Rv. 363530 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - PREVALENZA DEL PETITUM SOSTANZIALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DEL PRETORE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DOMANDA PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NATURA DI RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO - COMPETENZA DEL PRETORE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - PREVALENZA DEL PETITUM SOSTANZIALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DEL PRETORE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DOMANDA PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NATURA DI RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO - COMPETENZA DEL PRETORE.*
Nell'interpretazione della domanda giudiziale - cui la Corte di Cassazione, in Sede di regolamento di Competenza, procede con pienezza di poteri - deve darsi la prevalenza al petitum sostanziale, quale risulta dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dal risultato pratico cui l'attore tende, rispetto alla lettera dell' espressione adoperata nell'indicare il petitum formale, anche se non deve dimenticarsi che il potere-dovere del giudice di qualificare il rapporto controverso, indipendentemente dalla prospettazione delle parti, non puo estendersi sino al punto da sostituire d'ufficio un'Azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta. Alla stregua di tali principi e tenuto altresi conto che la Competenza per materia del pretore ex art 6 l 15 luglio 1966 n 604, recante norme sui licenziamenti individuali, ricorre per il fatto stesso che il lavoratore faccia valere diritti da tale legge a lui astrattamente attribuiti, deve ritenersi competente il pretore a conoscere della domanda proposta da un lavoratore licenziato per ottenere, previo accertamento che il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato, la dichiarazione di inefficacia del licenziamento (motivato dal datore di lavoro adducendo che il rapporto era invece a tempo determinato) e la reintegrazione nel posto. (V 2776/72, mass n 360465).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)