Sez. 3, Sentenza n. 4566 del 07/12/1976 (Rv. 383296 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER SPESE FUNEBRI, D'INFERMITA, ALIMENTI, RETRIBUZIONI AI PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATI - CREDITI DEI PROFESSIONISTI E DEI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALI - LIMITI DEL PRIVILEGIO - ULTIMO ANNO - COMPUTO - CRITERIO.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER SPESE FUNEBRI, D'INFERMITA, ALIMENTI, RETRIBUZIONI AI PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATI - CREDITI DEI PROFESSIONISTI E DEI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALI - LIMITI DEL PRIVILEGIO - ULTIMO ANNO - COMPUTO - CRITERIO.*
L'ultimo anno al quale l'art 2751, n 5, cod civ (poi modificato dall'art 2, n 2, della legge 29 luglio 1975, n 476) limita il privilegio per i crediti del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per le loro prestazioni professionali, si computa dalla data di inizio della procedura esecutiva, e non dalla data di inizio della procedura esecutiva, e non dalla data di cessazione della prestazione, ovvero dalla data dell'udienza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati o dell'intervento nel processo di esecuzione: il periodo previsto dalla legge, quindi, coincide con quello dell'anno anteriore alla data del pignoramento. (Conf 1943/72, mass n 359043).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)