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Sez. 5, Sentenza n. 50864 del 03/11/2016 Cc. (dep. 30/11/2016) Rv. 268445 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268445-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione di tipo mafioso, non è sufficiente, ai fini della sussistenza della condotta di partecipazione, la mera indicazione della affiliazione formale al sodalizio, qualora non risulti che il soggetto sia quantomeno rimasto a disposizione di quest'ultimo, assicurando, con una presenza anche solo passiva, l'incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per le finalità dell'associazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la condotta di partecipazione, in quanto l'affiliazione risaliva a moltissimi anni prima dei fatti e nei venti anni successivi lo stesso era emigrato stabilmente in Germania senza che risultasse alcun suo coinvolgimento nelle attività associative, ad eccezione della presenza a riunioni coi sodali in occasione di rientri temporanei in Calabria, elemento che, peraltro, era stato ritenuto, oltre che privo di riscontri, eccessivamente generico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)