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Sez. L, Sentenza n. 85 del 12/01/1990 (Rv. 464776 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MISURA DI UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE DI DODICI MESI IN RAGIONE DELL'OTTANTA PER CENTO - OBBLIGATORIETÀ - ESTENSIONE ALL'INDENNITÀ PER ANZIANITÀ CONVENZIONALE SPETTANTE PER I PREDETTI BENEFICI - AMMISSIBILITÀ - RICHIAMO ALL'ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464776-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI FINE SERVIZIO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MISURA DI UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE DI DODICI MESI IN RAGIONE DELL'OTTANTA PER CENTO - OBBLIGATORIETÀ - ESTENSIONE ALL'INDENNITÀ PER ANZIANITÀ CONVENZIONALE SPETTANTE PER I PREDETTI BENEFICI - AMMISSIBILITÀ - RICHIAMO ALL'ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*

Con riguardo all'indennità premio di servizio, corrisposta dall'INADEL ai dipendenti degli enti locali secondo la previsione della legge 2 giugno 1930 n. 733 e della legge 8 marzo 1968 n. 152, il criterio di computo fissato dall'art. 4 di tale seconda legge (un quindicesimo dell'80 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi) deve essere applicato anche per la parte della indennità medesima che derivi da anzianità convenzionale per benefici cosidetti combattentistici, in base alla legge 24 maggio 1970 n. 336, atteso che l'art. 4 comma quinto della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (recante modificazioni ed integrazioni della legge n. 336 del 1970), con il richiamare l'art. 1 primo comma del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 in tema di trattamento dei dipendenti statali, non sostituisce il suddetto criterio di computo (un quindicesimo) con quello più favorevole previsto per gli impiegati dello stato (un dodicesimo), ma pone quest'ultimo come limite massimo, lasciando operanti le norme dei singoli ordinamenti che contemplino un trattamento meno favorevole. (Conf 4432/86, mass n 447190).*

Riferimenti normativi: Legge 02/06/1930 num. 733 CORTE COST., DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)