Sez. 1 - , Sentenza n. 26301 del 18/10/2018 (Rv. 651304 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio di omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Rimedio - Revocazione per errore di fatto - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, riscontrando l'errore revocatorio percettivo nell'ambito soggettivo della pronuncia, che infatti – nel dichiarare l'incandidabilità alle elezioni provinciali e circoscrizionali di taluni soggetti – aveva omesso di prendere in esame le posizioni di altri, nei cui confronti pure era diretto il motivo di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)