Sez. 1, Sentenza n. 5354 del 02/06/1999 (Rv. 526947 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione della società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo della iscrizione annuale - Illegittimità - Sopravvenienza dell'art. 11 della legge n. 448/1998 - Irrilevanza - Termine triennale ex art. 13 d.P.R. n. 641/72 - Applicabilità - Contrasto di tale disposizione con il diritto comunitario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, senza che possa trovare applicazione il primo comma dell'art. 11 della sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, riguardando questo la tassa per la prima iscrizione e non quella corrisposta per il mero mantenimento della stessa negli anni successivi al primo, e la tassa per la iscrizione degli "altri atti" non correlati direttamente alla iscrizione della società. La richiesta di rimborso di tale tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, senza che tale norma possa ritenersi incompatibile con i principi del diritto comunitario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)