diritto.io

Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 52 Cessazione dei conflitti prima della denuncia

1. I conflitti preveduti dall'articolo precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei magistrati che dichiara secondo i casi la propria competenza o la propria incompetenza.

2. Tale provvedimento puo' essere emesso anche ad istanza di parte.

Art. 53 Denuncia dei conflitti

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla corte di cassazione.

2. Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto, dall'imputato e dalle altre parti.

3. La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto con dichiarazione scritta e motivata, alla quale sono uniti gli atti e i relativi documenti. La denuncia, gli atti e i documenti sono immediatamente trasmessi alla cancelleria della corte di cassazione.

Art. 54 Risoluzione dei conflitti

1. La corte si cassazione provvede in camera di consiglio.

2. Quando il conflitto e' tra giudici ordinari e giudici speciali, la corte delibera a sezioni unite.

3. Nel risolvere il conflitto la corte determina se e in quale parte debbono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice che essa dichiara incompetente.

4. La sentenza della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze nel seguito del giudizio vengano a modificare la competenza per materia.

5. A cura del procuratore generale l'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero ed e' fatto notificare alle altre parti.

Capo V. Della rimessione dei procedimenti

Art. 55 Casi di rimessione

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto sulla richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione questa puo' rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede diversa.

2. L'imputato puo' proporre istanza di rimessione soltanto per legittimo sospetto; questa facolta' non compete alle altre parti private.

Art. 56 Atti diretti a promuovere la rimessione

1. Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.

2. L'istanza di rimessione e' comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.

3. L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.

Art. 57 Effetti del procedimento per rimessione

1. Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane sempre salva la facolta' di compiere gli atti urgenti.

Art. 58 Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

2. Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.

3. L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia' compiuti debbono conservare validita'.

4. L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.

Art. 59 Nuova proposta di rimessione

1. Quando e' stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice puo' essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato.
La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.

2. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilita' sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.

3. Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo' essere riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.

Art. 60 Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati

1. Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi e' stato offeso da un reato e il procedimento e' di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.

2. I reati di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla corte di cassazione diverso da quello competente per territorio.

Capo VI. Dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione del giudice

Art. 61 Incompatibilita' determinata da atti compiuti nello stesso procedimento

1. Il giudice che ha pronunciato o e' concorso a pronunciare sentenza in un procedimento non puo' partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o per revisione.

2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o e' concorso a pronunciare la ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Chi in un procedimento ha esercitato la funzione di pubblico ministero o prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza o e' concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitarvi ufficio di giudice, salvo quanto e' disposto per i reati commessi in udienza.

Art. 62 Incompatibilita' determinata da rapporti di parentela o di affinita'

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni anche separate o diverse giudici che sono tra loro parenti o affini fino al secondo grado.

Art. 63 Astensione

1. Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione e' fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalita' di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.

2. Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.

3. Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 64 Motivi di ricusazione

1. Il giudice puo' essere ricusato:

  1. 1° se ha interesse personale nel procedimento o se l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

  2. 2° se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

  3. 3° se vi e' inimicizia grave tra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile;

  4. 4° se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso dal reato, imputato, ovvero responsabile civile od obbligato civilmente per l'ammenda;

  5. 5° se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti private e' prossimo congiunto di lui o della moglie;

  6. 6° se si trova in una delle condizioni prevedute dagli articoli 61 e 62.

2. Le cause di ricusazione indicate nei numeri 4° e 5° sussistono anche dopo la morte della moglie se vi e' prole superstite o si tratta di persona che, vivente la moglie, era affine in primo o secondo grado.

Art. 65 Dichiarazione di ricusazione

1. La ricusazione puo' essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda, dal responsabile civile o dalla parte civile.

2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi e indicarne le prove. La dichiarazione quando non sia fatta personalmente dall'interessato puo' essere proposta per mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati a pena d'inammissibilita' i motivi della ricusazione.

Art. 66 Termine e forma per la dichiarazione di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione puo' proporsi durante l'istruzione prima della chiusura della medesima; nel giudizio prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento; nei procedimenti in camera di consiglio prima del giorno fissato per la deliberazione.

2. La dichiarazione e' fatta con atto sottoscritto dal dichiarante, ed e' presentata assieme ai documenti che vi si riferiscono al cancelliere del giudice che compie l'istruzione o che deve procedere al dibattimento o che deve deliberare in camera di consiglio.

3. Le disposizioni di questo articolo devono osservarsi a pena d'inammissibilita'.

Art. 67 Concorso di astensione e di ricusazione

1. Quando il giudice anche dopo che fu proposta la ricusazione ha fatto la dichiarazione preveduta dall'articolo 63, la ricusazione fondata sugli stessi motivi si considera come non proposta, e il presidente competente decide sulla dichiarazione d'astensione. Se la ricusazione e' fondata su motivi diversi, la corte o il tribunale decide sulla ricusazione, quando l'astensione non e' stata ammessa.

Art. 68 Competenza a decidere sulla ricusazione

1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.

2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non e' ammessa ricusazione.

Art. 69 Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione

1. La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale puo' entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.

2. Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.

3. La corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova su motivi della ricasazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.

4. La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'art. 552, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione.

Art. 70 Provvedimenti nel caso d'accoglimento dell'astensione o della ricusazione

1. Se l'astensione o la ricusazione del magistrato e' accolta, questi non puo' piu' compiere alcun atto del procedimento, a pena di nullita'.

2. L'ordinanza determina se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal magistrato astenutosi o ricusato o con il concorso di lui, conservano validita'.

3. Se per effetto d'astensione o di ricusazione deve essere sostituito un giudice istruttore o un pretore, il presidente della corte o del tribunale designa a surrogarlo rispettivamente un altro giudice della stessa corte o dello stesso tribunale o il vice-pretore o un pretore fra i piu' vicini.

4. Qualora per astensione o per ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il presidente della corte o del tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o ad una corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto.

Art. 71 Sanzioni nel caso d'inammissibilita' o di rigetto della domanda di ricusazione

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta e' condannata al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da lire duemila a diecimila, senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.

Art. 72 Comunicazione e notificazione della decisione sulla ricusazione

1. L'ordinanza che decide sulla ricusazione e' comunicata al pubblico ministero, ed a cura di questo e' notificata al ricusato e a chi ha proposto la ricusazione.