Sez. 5 - , Ordinanza n. 32113 del 20/11/2023 (Rv. 669410 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione di credito d'imposta - Eccezioni opponibili al cessionario - Atti revocabili ex art. 2901 c.c. o ex artt. 65 ss. l.fall. - Esclusione - Ragioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
In caso di cessione del credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull'esistenza o validità del rapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono "ab origine" sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario, mentre non può eccepire i vizi che non determinano l'originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità del rapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. l.fall. (ora artt. 165 ss. c.c.i.i.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza di quest'ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretendere l'adempimento del debitore ceduto.
Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 65, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 165, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)