Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
2. Restano salvi gli accertamenti gia' effettuati e divenuti comunque definitivi, ne' si la luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate.1
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 FEBBRAIO 1968, N. 26
Art. 3
1. L'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659, e' sostituito dal seguente:
"Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI -TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO