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Sez. U, Sentenza n. 2550 del 08/10/1964 (Rv. 303836 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - MANCANZA DELLA CONTINUITA TRA I FONDI - IRRILEVANZA - FONDI SEPARATI DA PROPRIETA DI TERZI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1964-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303836-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - MANCANZA DELLA CONTINUITA TRA I FONDI - IRRILEVANZA - FONDI SEPARATI DA PROPRIETA DI TERZI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

In materia di distanza tra le costruzioni e applicabile il principio della prevenzione a favore del primo edificante anche quando i fondi finitimi siano separati da proprieta alienĂ  pertanto, quando manchi la continuita tra i due fondi per essere separati da una striscia di terreno di proprieta aliena, da un viottolo, da un corso di acqua o da un canale, il secondo edificante deve distanziarsi sino al limite stabilito dal cod civ o dai regolamenti edilizi. (Conf 1588-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)