Sez. 2, Sentenza n. 2773 del 16/11/1966 (Rv. 325289 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ILLEGITTIMA - DISPOSTA DI UFFICIO - IMPUGNABILITA AD OPERA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ILLEGITTIMA - DISPOSTA DI UFFICIO - IMPUGNABILITA AD OPERA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE.*
La parte condannata al pagamento delle spese processuali non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione emesso a favore del difensore della controparte, sia perche le e del tutto indifferente effettuare il pagamento nelle mani della parte vittoriosa ovvero del difensore, sia perche anche il pagamento eseguito in favore di quest'ultimo ha effetto liberatorio, in virtu del provvedimento di distrazione. Questo principio vale anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione al procuratore sia stata disposta senza apposita domanda ed'a maggior ragione, quando la domanda sia stata fatta, ma sia stata omessa soltanto la dichiarazione di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. (Conf. 2968-60 - 399-57 - 3881-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)