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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 marzo 1983, causa 232/82

Decisione
decisa il 1983-03-10
ECLI
ECLI:EU:C:1983:70

Epigrafe

Nel procedimento 232/82, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla Cour du Travail di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Margherita Baccini e Office national de l'emploi (ONEM) domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e del regolamento n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
La Baccini, cittadina italiana, ha lavorato prima in Italia e poi in Belgio. In Belgio le veniva concessa una pensione d'invalidità.
paragrafo 2
In esito ad una comunicazione all'INPS della decisione dell'INAMI (Institut d'assurance maladie-invalidité) che riconosceva l'invalidità della Baccini, ed in base all'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, in virtù del quale
paragrafo 3
«la decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente s'impone all'istituzione di ogni altro Stato membro ...»,
paragrafo 4
l'INPS concedeva all'interessata una pensione d'invalidità italiana pro ratione temporis, calcolata cumulando i periodi assicurativi maturati in Italia e in Belgio.
paragrafo 5
Con il recupero della sua capacità lavorativa in Belgio, la Baccini riacquistava automaticamente, secondo la normativa belga, il diritto ad un'indennità di disoccupazione, che le veniva versata dal 28 aprile al 4 giugno 1975 e ancora dal 1o settembre 1977.
paragrafo 6
Il fatto che l'interessata continuava a percepire la quota di pensione d'invalidità italiana costituiva, però, sotto il profilo dell'art. 141, n. 3, del regio decreto 20 dicembre 1963 sull'impiego e sulla disoccupazione (modificato l'11 settembre 1969) una praesumptio juris di incapacità lavorativa che esclude la spettanza dell'indennità di disoccupazione. Con decisione dell'8 dicembre 1978, fondata su detta norma, il direttore dell'ufficio regionale dell'ONEM (Office national de l'emploi) della Louvière dichiarava che alla Baccini non spettava alcuna indennità di disoccupazione e disponeva il rimborso di quanto le era stato indebitamente versato a questo titolo.
paragrafo 7
La Baccini impugnava il provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale dell'ONEM, prima dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi, poi in appello dinanzi alla Cour du travail di Mons che, con sentenza del 3 aprile 1981, chiedeva in sostanza alla Corte di giustizia.
paragrafo 8
«— da un lato, se l'art. 51 del Trattato CEE ed i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 vadano interpretati nel senso che è conforme alle finalità del Trattato il divieto, imposto dalle norme nazionali anticumulo, di versare prestazioni di disoccupazione ad un lavoratore migrante in uno Stato ove egli risulta nuovamente idoneo al lavoro, in quanto in altro Stato egli riscuote una pensione d'invalidità pro rata temporis calcolata secondo le disposizioni dei regolamenti comunitari»; — d'altro canto, se in caso di soluzione affermativa, questa situazione non sia «già un effetto della spettanza delle prestazioni di invalidità ai sensi del regolamento n. 1408/71, sicché tale regolamento non produce più gli effetti di tutela voluti dallo art. 51 del Trattato, conseguenza incompatibile con gli obiettivi del Trattato».
paragrafo 9
Con sentenza 23 marzo 1982 (causa 79/81, Race. pag. 1063), la Corte ha risolto le questioni pregiudiziali della Cour du travail di Mons dichiarando :
paragrafo 10
«L'art. 51 del Trattato CEE, il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità, ed il regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità d'applicazione del suddetto regolamento, vanno interpretati nel senso che, qualora, secondo le leggi nazionali di uno Stato membro, l'accesso del lavoratore migrante al sussidio di disoccupazione dipenda dall'idoneità al lavoro e tale idoneità sia stata ammessa dalle competenti autorità di detto Stato, queste non possono rifiutare al lavoratore interessato il sussidio di cui trattasi per il fatto che egli riscuote, in un altro Stato membro, una pensione d'invalidità liquidata secondo le norme comunitarie di cumulo e di ripartizione pro rata».
paragrafo 11
In base a questa pronunzia pregiudiziale della Corte di giustizia, la Cour du travail di Mons, ritenendo che l'Office nationale de l'emploi non potesse applicare l'art. 141 del regio decreto 20 dicembre 1963, invocando il fatto che l'interessata riscuoteva una pensione d'invalidità italiana, con sentenza del 3 settembre 1982 annullava la decisione amministrativa litigiosa in quanto erroneamente fondata sulla disposizione di cui sopra.
paragrafo 12
La Cour di. Mons dichiara poi che, avendo annullato una decisione amministrativa, essa deve emanare una nuova decisione in sostituzione del provvedimento irregolarmente adottato dall'organo amministrativo competente. In questo spirito, la Cour esamina il diritto della Baccini all'indennità di disoccupazione sotto il profilo dell'art. 146 del regio decreto 20 dicembre 1963, che recita:
paragrafo 13
«1. Se i lavoratori di cui all'art. 145 (lavoratori aventi diritto a pensione prima dei 65 anni per gli uomini e dei 60 anni per le donne) riscuotono effettivamente una pensione il cui importo quotidiano è inferiore all'aliquota quotidiana dell'indennità di disoccupazione, ... aumentata del 40 % ... spetta loro un'indennità di disoccupazione il cui importo è pari alla differenza tra l'aliquota di cui sopra e l'importo quotidiano della pensione, senza poter superare l'aliquota dell'indennità di disoccupazione ... 2. ... salve restando le disposizioni dell'art. 142, il n. 1 si applica al disoccupato cui spettano ... 1. ... 2. ... 3. (R.D. 11. 9. 1969, art. 2) un'indennità concessa in virtù di un regime di assicurazione malattia-invalidità straniero a motivo di un'incapacità lavorativa non conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale e di percentuale inferiore al 50 %.»
paragrafo 14
A giudizio della Cour di Mons, emerge dagli antefatti del procedimento principale che il dissidio trae origine dal fatto che le autorità italiane hanno continuato a versare la pensione pro rata.
paragrafo 15
La Cour di Mons osserva che — pur esulando dalla sua competenza una pronuncia nel merito circa la legittimità della decisione dell'ente italiano — è suo dovere sindacare se l'interessata è legittimata ad invocare l'art. 146 summenzionato e, di conseguenza, pronunciarsi in via incidentale, tenuto conto del tenore dell'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, sull'eventuale indole indebita della prestazione italiana.
paragrafo 16
A questo scopo, la Cour di Mons, con la stessa sentenza del 3 settembre 1982, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione:
paragrafo 17
«Nell'ambito dell'applicazione della disciplina comunitaria europea, se la decisione ”circa lo stato d'invalidità del richiedente” disciplinata — per quel che riguarda i suoi effetti eventualmente ”plurinazionali” — dall'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, comprenda anche la decisione che nega questo stato ad una data successiva a quella in cui una decisione ha riconosciuto questo stato. Se la decisione ”circa lo stato” non si riferisca tanto al provvedimento che rifiuta il riconoscimento di questo stato, quanto a quello che lo ammette. Se l'art. 40, n. 4, di cui sopra, redatto in termini generali e collocato sotto il titolo ”disposizioni generali”, non abbia una sfera d'applicazione più ampia dell'art. 44 del regolamento d'applicazione n. 574/72. Se l'art. 40, n. 4, non vada interpretato in modo logico e ragionevole alla luce della teoria dell'atto contrario o del ”parallelismo delle forme” (Aubry & Drago, ”Traité du contentieux administratif” 1962, nn. 1058-1081) per colmare eventuali lacune della disciplina comunitaria che potrebbero provocare situazioni pressoché assurde, come quelle su cui deve pronunciarsi questa Corte».
paragrafo 18
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia l'8 settembre 1982.
paragrafo 19
Per effetto di un complemento d'istruzione disposto dalla Corte nell'ambito della causa 79/81, Baccini/ONEM, la pensione d'invalidità italiana veniva revocata con decisione dell'ente italiano del 22 maggio 1981, che aveva efficacia dal 1o febbraio 1981. Si deve osservare inoltre che il regolamento 17 settembre 1981, n. 2793 (GU L 275, pag. 1) ha posto termine al parallelismo delle condizioni circa lo stato di invalidità tra le legislazioni belga e italiana.
paragrafo 20
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte la signora Baccini, rappresentata dal sig. D. Rossini, membro del Patronato ACLI di Bruxelles, servizio sociale e giuridico per i lavoratori migranti, l'ONEM, con l'avv. Léon Goffin, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Amphoux, assistito dall'avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, in qualità di agenti.
paragrafo 21
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 22
Conformemente all'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza del 19 gennaio 1983, ha deciso di affidare la causa alla Terza Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Compendio delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte,

paragrafo 1
Secondo la Buccini, che si richiama alle conclusioni dell' avvocato generale Ver-Loren van Themaat nella causa 79/81, si desume dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che l'applicazione dei regolamenti comunitari non può risolversi nella soppressione di diritti acquisiti in base alla legislazione di uno Stato membro. Quindi l'applicazione dell'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71 non può comportare la soppressione del diritto a pensione se la disciplina nazionale, in virtù della quale la pensione viene corrisposta, ne garantisce il versamento per un periodo superiore a quello stabilito dalla legislazione di un altro Stato membro.
paragrafo 2
Secondo la Baccini, per quanto riguarda la fattispecie, si deve tener conto del fatto che i rischi di invalidità e di disoccupazione si sono verificati in Belgio e che la decisione con cui si è accertato il recupero della capacità lavorativa è stata adottata dai servizi belgi.
paragrafo 3
La Baccini ritiene che la soluzione della controversia dipenda ora esclusivamente da una questione di diritto interno, che spetta esclusivamente al giudice nazionale risolvere. Questa questione riguarda l'importo delle prestazioni da liquidare e pone il problema del se le indennità belghe di disoccupazione possano cumularsi con la pensione di invalidità italiana pro rata, integralmente o nei limiti contemplati dall'art. 146, n. 1, del regio decreto 20 dicembre 1963.
paragrafo 4
L'Office national de l'emploi, dopo aver elencato gli antefatti, i procedimenti anteriori alla prima consultazione della Corte di giustizia e le ragioni di questo secondo procedimento pregiudiziale, sottolinea che le disposizioni dell'art. 40 del regolamento n. 1408/71 costituiscono, secondo i termini usati dal Consiglio, disposizioni generali.
paragrafo 5
Secondo l'ONEM, quest'indole generale delle disposizioni implica necessariamente che, se a norma dell'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71 «la decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente si impone all'istituzione di ogni altro Stato membro», ciò vale per qualsiasi decisione sullo stato d'invalidità del lavoratore migrante, positiva o negativa.
paragrafo 6
Secondo l'ONEM, questa interpretazione pare corroborata da due elementi: da un lato, il tenore dello stesso art. 40, n. 4, che non fa distinzione tra indole positiva o negativa della decisione adottata dai servizi dello Stato competente, d'altra parte, il principio del parallelismo delle competenze, sancito dal Consiglio di Stato francese in varie sentenze citate in particolare da Auby e Drago in «Traité du contentieux administratif» (1962, n. 1058), pubblicazione cui si richiama la Cour di Mons. Il Consiglio di Stato ha infatti dichiarato che «se una norma non specifica l'autorità competente ad adottare l'atto contrario ad uno precedente, cioè l'atto che lo modifica o lo rende inefficace, questa competenza va attribuita all'autorità che aveva facoltà di emanare il primo atto».
paragrafo 7
Secondo l'ONEM, non vi è nessun motivo obiettivo di ritenere che, in virtù dell'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, l'ente di uno Stato membro sia vincolato dalla decisione del suo omologo di un altro Stato membro solo se con detta decisione si constata una invalidità. L'ONEM aggiunge che, se questa interpretazione venisse accolta, il lavoratore migrante potrebbe riscuotere, per lo stesso periodo, l'indennità di disoccupazione, poiché è idoneo al lavoro, ed una pensione d'invalidità, data la sua incapacità lavorativa che, in realtà, non sussiste più. Questi vantaggi previdenziali finirebbero per favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore rimasto in patria, in patente spregio dell'art. 7 del Trattato.
paragrafo 8
L'ONEM propone alla Corte di giustizia di risolvere come segue la questione pregiudiziale:
paragrafo 9
«la decisione contemplata dall'art. 40, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1408/71, può vertere tanto sulla dichiarazione dell'invalidità, quanto del recupero della capacità lavorativa».
paragrafo 10
La Commissione, dopo aver ricordato il tenore della pronuncia della Corte nella causa 79/81 ed i motivi del secondo rinvio pregiudiziale, ritiene che, prima di risolvere le questioni sottoposte dalla Cour du Travail di Mons, è opportuno fare alcune osservazioni preliminari relative, da un lato, alla normativa belga che la Cour di Mons intende applicare, dall'altro, ad alcuni punti nella motivazione della sentenza pregiudiziale, ed infine ad un eventuale sviamento di procedura.
paragrafo 11
La Commissione si stupisce anzitutto che la Cour di Mons, dopo aver annullato la decisione amministrativa litigiosa, in quanto fondata sull'art. 141, n. 3, del regio decreto 20 dicembre 1963, intenda applicare l'art. 146 dello stesso decreto.
paragrafo 12
Secondo la Commissione, l'art. 141, n. 3, allorché dispone che il lavoratore si considera inidoneo al lavoro se percepisce una prestazione d'invalidità straniera per un'incapacità lavorativa pari o superiore al 50 %, stabilisce una delle condizioni per l'insorgere del diritto all'indennità di disoccupazione in Belgio. L'art. 146 disciplina, invece, le modalità per il cumulo dell'indennità di disoccupazione in Belgio e delle prestazioni di invalidità all'estero, il cui versamento non costituisce impedimento all'insorgere del diritto all'indennità di disoccupazione in Belgio. Ciò vale nel caso in cui l'incapacità lavorativa non superi il 50 %.
paragrafo 13
A giudizio della Commissione, se è provato, da un lato, che la pensione d'invalidità è concessa in Italia solo per un'invalidità superiore ai due terzi e, dall'altro, che l'incapacità della Baccini era stata ritenuta dall'ente belga superiore al 66 %, non pare si possa applicare alla fattispecie l'art. 146 del decreto belga 20 dicembre 1963.
paragrafo 14
Secondo la Commissione, il problema della regolarità dell'ulteriore versamento della prestazione italiana si può risolvere solo in base ed alla luce delle disposizioni di diritto comunitario. Nel caso di soluzione affermativa di questa questione, il diritto comunitario vieta, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 79/81, la soppressione del versamento dell'indennità belga. In caso di soluzione negativa, l'art. 146 del regio decreto belga pare non possa applicarsi nei limiti in cui alla Baccini non spetta, in virtù di questa disposizione, la pensione italiana!
paragrafo 15
La Commissione espone una seconda osservazione preliminare, secondo la quale il fatto che le autorità belghe «si sono ritenute in dovere» di informare l'INPS che la Baccini aveva ricuperato la sua capacità lavorativa non rispecchia di necessità un'interpretazione «estensiva» dell'art. 40, n. 4, ma è piuttosto la conseguenza dello scambio di informazioni tra i servizi degli Stati membri interessati, previsti dai regolamenti comunitari.
paragrafo 16
L'ultima osservazione preliminare riguarda il fatto che, secondo la motivazione della sentenza di rinvio, la pronuncia della Corte dovrebbe consentire al giudice belga di «pronunciarsi, in via incidentale, sull'eventuale carattere di indebito delle prestazioni italiane». Essendo così precisato l'oggetto della domanda pregiudiziale, è opportuno, secondo la Commissione, porsi due domande, cioè: primo, se la normativa di uno Stato membro possa venir messa in forse, sotto il profilo del diritto comunitario, dinanzi al giudice di un altro Stato membro; secondo, se la Corte sia competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'eventuale conflitto tra norme nazionali e norme comunitarie allorché l'applicazione del diritto nazionale, indirettamente messo in forse dal giudice a quo, non rientra normalmente nella sua competenza. Secondo la Commissione, la Corte ha risolto la prima questione nella causa Foglia/Novello (sentenze 11 marzo 1980, causa 104/79, Racc. pag. 745 e 16 dicembre 1981, causa 244/80, Race. pag. 3045) e più precisamente nel n. 24 della sentenza Foglia IL Quanto alla seconda questione, la Commissione, dopo aver osservato che, a suo parere, non vi è alcun elemento di sviamento della procedura di cui all'art. 177, come ad esempio l'insussistenza di una controversia, che potrebbe indurre la Corte ad astenersi dalla pronunzia, sottolinea che nella sentenza 20 febbraio 1973 (causa 54/72, For-VKS, Race. pag. 193) la Corte ha risolto una questione d'interpretazione dell'art. 95 del Trattato sottoposta da un giudice italiano circa un onere fiscale tedesco.
paragrafo 17
In risposta alle questioni sottoposte dalla Cour di Mons, la Commissione ritiene che secondo il tenore, il contesto e la finalità dell'art. 40, n. 4, la decisione «circa lo stato d'invalidità» di cui a questa disposizione, riguarda esclusivamente la decisione di riconoscimento dell'invalidità che fa insorgere il diritto a prestazioni.
paragrafo 18
L'art. 40 del regolamento n. 1408/71 stabilisce le modalità per l'acquisto del diritto e quelle per il versamento delle prestazioni di invalidità per i lavoratori soggetti contemporaneamente ad una legislazione di tipo A (legislazioni fondate sul rischio) e ad una legislazione di tipo B (legislazione che tiene conto dei periodi maturati). Secondo la Commissione, risulta necessariamente dall'oggetto dell'art. 40, che il n. 4 di questa disposizione si riferisce alla decisione che constata l'invalidità.
paragrafo 19
Questa interpretazione è confermata dall'allegato IV del regolamento n. 1408/71, che verte sulla concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità tra le normative degli Stati membri, constatata in base ai «regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità».
paragrafo 20
L'interpretazione suggerita della Commissione è corroborata dalla constatazione che l'art. 40 del regolamento n. 574/72, che fa espressamente rinvio all'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, e disciplina la determinazione del grado in invalidità, è integrato nell'ambito delle disposizioni del capitolo III del titolo IV del regolamento n. 574/72, relative alla presentazione e all'istruttoria per le domande di prestazione. Questa circostanza è dovuta al fatto che il coordinamento disposto dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71 contempla solo l'ipotesi in cui un diritto a prestazioni della stessa natura venga in essere in più Stati membri. Nell'ambito di questa finalità, l'art. 40, n. 4, mira ad accelerare la liquidazione delle pensioni di invalidità evitando discordanze di valutazione circa la situazione obiettiva del lavoratore interessato.
paragrafo 21
Secondo la Commissione, risulta dall'oggetto della disciplina comunitaria che l'ipotesi di una decisione che, sancendo il ricupero della capacità lavorativa, costituirebbe il fondamento di una decisione di revisione, di soppressione di una prestazione di invalidità o di negazione del riconoscimento di un diritto a prestazione di natura diversa, non è contemplata dalla disposizioni del diritto comunitario.
paragrafo 22
La Commissione ritiene che il principio del «parallelismo delle competenze» accolto tanto dal diritto amministrativo belga quanto dal diritto amministrativo francese, non può scalzare l'interpretazione dell'art. 40, n. 4, che essa propone, in quanto questo principio consacra la competenza dell'autorità, competente ad adottare un determinato atto amministrativo, a modificare l'atto stesso o ad adottare un atto di orientamento opposto, mentre la questione pregiudiziale riguarda gli effetti giuridici di una decisione dei servizi belgi che dichiara che non sussiste più un'incapacità che gli stessi avevano riconosciuto in precedenza.
paragrafo 23
La Commissione aggiunge che, pur se ciò non influisce sulle soluzioni da fornire alla Cour di Mons, l'ente belga doveva informare l'ente italiano tanto della decisione che constatava l'invalidità (art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71) quanto della decisione di soppressione della prestazione (art. 49 del regolamento n. 574/72).
paragrafo 24
La Commissione propone alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dalla Cour di Mons nel senso che «l'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che si riferisce solo alla decisione che riconosce l'invalidità, e non anche a quella che successivamente constata il venir meno di questo stato».

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 3 marzo 1983, hanno presentato osservazioni orali l'ONEM, rappresentata dall'aw. Léon Goffin, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Amphoux, assistito dall'aw. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, in qualità di agenti.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla stessa udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 3 settembre 1982, giunta alla Corte il successivo 8 settembre, la Cour du travail di Mons ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), e del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Baccini, cittadina italiana, e l'Office national de l'emploi (ONEM) del Belgio, circa l'applicazione delle disposizioni del regio decreto 20 dicembre 1963, sull'occupazione e sulla disoccupazione, modificato I'11 settembre 1969, relative al calcolo dell'importo delle indennità belghe di disoccupazione in caso di cumulo di dette indennità con prestazioni di invalidità concesse in forza del regime assicurativo malattia-invalidità di un altro Stato membro.
punto 3
Gli antefatti di questa controversia, che ha già dato luogo ad un rinvio pregiudiziale della Cour du travail di Mons, sono i seguenti: dopo che alla Baccini, nel 1973, erano state concesse in Belgio prestazioni d'invalidità, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tenendo conto, conformemente al regolamento n. 1408/71, della decisione in materia che gli era stata notificata, mediante i moduli contemplati dal regolamento n. 574/72, dall'INAMI belga [Institut d'assurance maladie-invalidité], attribuiva all'interessata — a decorrere dal 1o agosto 1974 — una pensione d'invalidità italiana pro rata, calcolata cumulando i periodi assicurativi italiano e belga.
punto 4
Avendo ricuperato la sua capacità lavorativa in Belgio, dal 28 aprile al 4 giugno 1975, e, nuovamente, dal 1o settembre 1977, la Baccini fruiva, in questo paese, di un'indennità di disoccupazione.
punto 5
Considerando che la pensione di invalidità italiana continuava a venir versata all'interessata e che, con riguardo all'art. 141, terzo comma, del regio decreto 20 dicembre 1963, modificato, ne risultava una presunzione legale di incapacità lavorativa che ostava al versamento dell'indennità di disoccupazione, il direttore dell'ufficio regionale dell'ONEM della Louvière decideva, l'8 dicembre 1978, di non versare più alla Baccini l'indennità di disoccupazione e le ingiungeva di rimborsare le somme riscosse indebitamente.
punto 6
La Cour du travail di Mons, dinanzi alla quale la Baccini interponeva appello avverso una sentenza del Tribunal du travail di Charleroi, decideva, con sentenza 3 aprile 1981, di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE e dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.
punto 7
Con sentenza 23 marzo 1982 (causa 79/81, Race. pag. 1063), la Corte risolveva dette questioni pregiudiziali dichiarando che «l'art. 51 del Trattato CEE, il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità, e il regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità d'applicazione del suddetto regolamento, vanno interpretati nel senso che, qualora, secondo le leggi nazionali di uno Stato membro, l'accesso del lavoratore migrante al sussidio di disoccupazione dipenda dall'idoneità al lavoro e tale idoneità sia stata ammessa dalle competenti autorità di detto Stato, queste non possono rifiutare al lavoratore interessato il sussidio di cui trattasi per il fatto che egli riscuote, in un altro Stato membro, una pensione d'invalidità liquidata secondo le norme comunitarie di cumulo e di ripartizione pro rata».
punto 8
In base a questa sentenza pregiudiziale, la Cour du travail annullava la decisione amministrativa contestata, in quanto era erroneamente basata sull'art. 141, terzo comma, del regio decreto 20 dicembre 1963, ed esaminava il diritto dell'interessata a percepire nuovamente le indennità di disoccupazione in base all'art. 146 dello stesso regio decreto, ai termini del quale: «1. Se i lavoratori di cui all'art. 145 riscuotono effettivamente una pensione il cui importo quotidiano è inferiore all'aliquota quotidiana dell'indennità di disoccupazione, ... aumentata del 40 % ... spetta loro un'indennità di disoccupazione il cui importo è pari alla differenza tra l'aliquota di cui sopra e l'importo quotidiano della pensione, senza poter superare l'aliquota dell'indennità di disoccupazione ... 2. ... salve restando le disposizioni dell'art. 142, il n. 1 si applica al disoccupato cui spettano ... 1. ... 2. ... 3. (R.D. 11. 9. 1969, art. 2) un'indennità concessa in virtù di un regime di assicurazione malattia-invalidità straniero a motivo di un'incapacità lavorativa non conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale e di percentuale inferiore al 50 %.»
punto 9
La Cour du travail di Mons ritiene che, per pronunciarsi sull'applicazione alla fattispecie dell'art. 146 precitato, è necessario accertare se, tenuto conto del tenore dell'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, alla Baccini potesse legittimamente essere versata la prestazione italiana. A questo scopo, essa sottopone alla Corte la seguente questione : «Nell'ambito dell'applicazione della disciplina comunitaria europea, se la decisione ”circa lo stato d'invalidità del richiedente”, disciplinata — per quel che riguarda i suoi effetti eventualmente ”plurinazionali” — dall'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, comprenda anche la decisione che nega questo stato ad una data successiva a quella in cui una decisione ha riconosciuto questo stato. Se la decisione ”circa lo stato” non si riferisca tanto al provvedimento che rifiuta il riconoscimento di questo stato, quanto a quello che lo ammette. Se l'art. 40, n. 4, di cui sopra, redatto in termini generali e collocato sotto il titolo ”disposizioni generali”, non abbia una sfera d'applicazione più ampia dell'art. 44 del regolamento d'applicazione n. 574/72. Se l'art. 40, n. 4, non vada interpretato in modo logico e ragionevole alla luce della teoria dell'atto contrario o del ”parallelismo delle forme” (Aubry & Drago, ”Traite du contentieux administratif” 1962, nn. 1058-1081) per colmare eventuali lacune della disciplina comunitaria che potrebbero provocare situazioni pressoché assurde, come quelle su cui deve pronunciarsi questa Corte.»
punto 10
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ha sottolineato che l'incapacità lavorativa della Baccini era stata giudicata superiore al 50 % e che, quindi, nella fattispecie non pareva potersi applicare l'art. 146 del regio decreto 20 dicembre 1963. Da questa osservazione si desumerebbe che la questione pregiudiziale proposta, secondo il tenore del provvedimento di rinvio, allo scopo di stabilire se alla situazione della Baccini si possa applicare questa disposizione di diritto nazionale, non è pertinente.
punto 11
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non può — nell'ambito di un procedimento pregiudiziale — pronunziarsi né sull'applicazione di disposizioni di diritto nazionale, né sulla pertinenza della domanda di pronunzia pregiudiziale. Nell'ambito della ripartizione delle competenze giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, stabilita dall'art. 177 del Trattato, spetta infatti al giudice nazionale valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia di cui deve conoscere e la necessità di una pronunzia pregiudiziale, onde poter emettere la sua sentenza.
punto 12
A norma dell'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71 «la decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente s'impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV». Come la Corte ha constatato nella sentenza 23 marzo 1982, detto allegato IV riconosceva, prima che entrasse in vigore — il 18 settembre 1981 — il regolamento del Consiglio n. 2793/81 (GU L 275, pag. 1), che ha modificato il regolamento n. 1408/71, la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità nella normativa belga e in quella italiana.
punto 13
Onde definire senso e portata dell'art. 40, n. 4, è opportuno interpretare questa disposizione alla luce dei soli regolamenti comunitari e degli artt. 48 e 51 del Trattato, che ne costituiscono il fondamento, la cornice e i limiti.
punto 14
Risulta, anzitutto, dallo stesso tenore dell'art. 40 del regolamento n. 1408/71, che questa disposizione stabilisce solo le norme per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità per i lavoratori affiliati successivamente o alternativamente a legislazioni di tipo A (fondate sul rischio) e di tipo B (che tengano conto dei periodi assicurativi maturati). L'allegato IV del regolamento n. 1408/71, cui rinvia l'art. 40, n. 4, summenzionato, conferma, con il suo tenore, che è la «decisione circa lo stato di invalidità» che va rispettata dagli altri Stati membri e che essa è l'unica contemplata da detto art. 40, n. 4.
punto 15
Questa interpretazione del testo dell'art. 40, n. 4, trova inoltre conferma nel contesto di questa disposizione ed è imposta dallo scopo dei regolamenti comunitari.
punto 16
Da un lato, infatti, le disposizioni del regolamento n. 574/72, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, relative alle prestazioni di invalidità, integrate nel capitolo III del titolo IV di questo regolamento, definiscono esclusivamente le norme per la presentazione e l'istruzione delle domande di prestazione, e non riguardano le condizioni alle quali si pone termine a queste ultime.
punto 17
D'altra parte, conformemente agli artt. 48 e 51 del Trattato, i regolamenti n. 1408/71 e 574/72, del Consiglio hanno in particolare lo scopo di evitare che il lavoratore migrante, spostandosi da uno Stato membro all'altro, perda le spettanze che gli venivano dai periodi di lavoro già maturati e si trovi quindi svantaggiato rispetto alla situazione di cui potrebbe godere se avesse sempre lavorato in un solo Stato membro. A questo scopo, essi hanno istituito un sistema di cumulo di tutti i periodi assicurativi di cui si può tenere conto per acquisire o conservare il diritto a prestazioni della stessa natura in Stati membri diversi e per il calcolo del loro importo. Tuttavia, questi testi normativi non hanno lo scopo, né possono avere l'effetto di disciplinare le ipotesi nelle quali dette prestazioni possono essere soppresse.
punto 18
Da quanto precede consegue che la questione sottoposta dalla Cour du travail di Mons dev'essere risolta come segue: l'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che l'espressione «decisione circa la stato d'invalidità» di cui a detta disposizione, si riferisce unicamente alla decisione che riconosce lo stato di invalidità, e non anche alla decisione che, ad una data successiva, nega questo stato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 20
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi LA CORTE (Terza Sezione), pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla Cour du travail di Mons con sentenza 3 settembre 1982, dichiara: L'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che l'espressione «decisione circa lo stato di invalidità» di cui a detta disposizione si riferisce unicamente alla decisione che riconosce lo stato d'invalidità, e non anche alla decisione che, ad una data successiva, nega questo stato.

Firme

Everling Mackenzie Stuart Galmot Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 marzo 1983. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della Terza Sezione U. Everling

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