REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
Testo in vigore al
Art. 24 Domanda di marchio comunitario come oggetto di proprietà
Gli articoli da 16 a 23 si applicano alla domanda di marchio comunitario.
Titolo III. Domanda di marchio comunitario
Sezione prima. Deposito della domanda e condizioni che essa deve soddisfare
Art. 25 Deposito della domanda
1. La domanda di marchio comunitario è depositata, a scelta del richiedente,
a) presso l'Ufficio, ovvero
b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio.
2. Qualora la domanda sia depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, questi provvedono ad inoltrare la domanda all'Ufficio entro un termine di due settimane a decorrere dalla data del deposito. Essi hanno la facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa, che non dovrà essere superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda.
3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio.
4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di marchio comunitario, corredata di eventuali proposte di modifica.
Art. 26 Condizioni che la domanda deve soddisfare
1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
2. La domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.
3. La domanda di marchio comunitario deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157
Art. 27 Data di deposito
La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio o, qualora la domanda sia stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro ovvero presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, a tali uffici, sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione.
Art. 28 Classificazione
I prodotti e i servizi, per i quali sono depositati i marchi comunitari, sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento di esecuzione.
Sezione seconda. Priorità
Art. 29 Diritto di priorità
1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato.
2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.
3. Per deposito nazionale regolare si intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.
4. Ai fini della determinazione della priorità, si considera come prima domanda una successiva domanda depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, tale domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita di base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.
5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base ad un primo deposito eseguito presso l'Ufficio e fatte salve condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti.
Art. 30 Rivendicazione di priorità
Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve esibire una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non è una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente deve esibire una traduzione della domanda precedente in una di dette lingue.
Art. 31 Effetto del diritto di priorità
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti.
Art. 32 Efficacia della domanda quale deposito nazionale
La domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.
Sezione terza. Priorità di esposizione
Art. 33 Priorità di esposizione
1. Se il richiedente di un marchio comunitario ha presentato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempreché depositi la domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da tale data, un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 31.
2. Il richiedente che desidera far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 deve presentare, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.
3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 29.
Sezione quarta. Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
Art. 34 Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata ad essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in questi ultimi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.
2. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato.
3. La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo ovvero in caso di rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio comunitario.
Art. 35 Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario
1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.
2. Si applica l'articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Titolo IV. Procedura di registrazione
Sezione prima. Esame della domanda
Art. 36 Esame delle condizioni di deposito
1. L'Ufficio esamina:
a) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente all'articolo 27;
b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite dal regolamento di esecuzione;
c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.
2. Se la domanda di marchio comunitario non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare entro i termini prescritti alle irregolarità o al mancato pagamento.
3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di marchio comunitario. Se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.
4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la domanda.
5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l'importo pagato è destinato a coprire.
6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.
7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.
Art. 38 Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.
2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario.
3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni.
Sezione seconda. Ricerca
Art. 39 Ricerca
1. Dopo avere fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario ed aver accertato che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, l'Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria indicando i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.
2. Non appena ha fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro tre mesi dalla data nella quale ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che possono essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti di tal genere.
4. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale un importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per ogni ufficio centrale, è fissato dal comitato del bilancio, con decisione presa alla maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
5. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.
6. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può aver luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data alla quale l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di ricerca comunitaria.
7. Dopo cinque anni dall'apertura dell'Ufficio per il deposito delle domande, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di ricerca risultante dal presente articolo, compresi i pagamenti corrisposti agli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 e, se del caso, opportune proposte di modifica del presente regolamento dirette a adattare il sistema di ricerca in base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle tecniche di ricerca.
Sezione terza. Pubblicazione della domanda
Art. 40 Pubblicazione della domanda
1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti ed è scaduto il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 7, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta in conformità dell'articolo 38.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 38, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
Sezione quarta. Osservazioni dei terzi ed opposizione
Art. 41 Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7. Essi non acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Ufficio.
2. Le osservazioni menzionate al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.
Art. 42 Opposizione
1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8
a) nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, dai titolari di marchi anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi;
b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate ad esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.
2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.
3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione.
Art. 43 Esame dell'opposizione
1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio stesso.
2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.
4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire ad una conciliazione.
5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l'opposizione è respinta.
6. La decisione di rigetto della domanda è pubblicata quando essa è definitiva.
Sezione quinta. Ritiro, limitazione, modifica e divisione della domanda
Art. 44 Ritiro, limitazione e modifica della domanda
1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.
2. La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è pubblicata come modificata.
Art. 44 bis Divisione della domanda
1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originale sarà oggetto di una o più domande divisionali. I prodotti o i servizi della domanda divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originale o sono contenuti in altre domande divisionali.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
a) se, ove sia stata fatta opposizione alla domanda originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto di tale opposizione, fino a quando la decisione della divisione di opposizione non sia passata in giudicato o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;
b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originale conservati dall'Ufficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio, si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande divisionali. Le tasse debitamente pagate per la domanda originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. La domanda divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della domanda originale.