Sez. 2 - , Sentenza n. 8046 del 21/03/2019 (Rv. 653405 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 72 del 2015 - Illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative emesse dalla CONSOB, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui, per i giudizi ex art. 195 TUF già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, dispone la pubblicità dell'udienza senza, tuttavia, estendere ad essi la disciplina procedimentale del comma 7 del medesimo art. 195, come novellato dallo stesso d.lgs. n. 72 del 2015, poiché le forme del rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. consentono, nei procedimenti di natura contenziosa, il pieno dispiegamento del contraddittorio e dell'iniziativa istruttoria delle parti anche quando difetti la celebrazione di una udienza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)