Sez. 1, Sentenza n. 4612 del 22/05/1990 (Rv. 467320 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - POTERI DEL PRETORE - SINDACATO DI MERITO SULL'ORDINANZA INGIUNZIONE - INCLUSIONE - PORTATA - CONSEGUENZE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - POTERI DEL PRETORE - SINDACATO DI MERITO SULL'ORDINANZA INGIUNZIONE - INCLUSIONE - PORTATA - CONSEGUENZE.*
Il potere del pretore, in Sede di opposizione avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima, (art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981 n. 689) include il Sindacato di merito su di esso, che deve tradursi in un completo apprezzamento delle risultanze processuali e in una connessa, adeguata motivazione, e, per quanto attiene alla misura della sanzione, la Determinazione del suo ammontare, commisurandola - specie in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati o di fatto implicante, per l'accertata sua minore entità, una sanzione proporzionalmente inferiore a quella portata dall'ordinanza - alla effettiva consistenza della infrazione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli Atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni. (V 2717/85, mass n 640497).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)