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Sez. 3, Sentenza n. 3112 del 16/11/1993 Ud. (dep. 15/03/1994) Rv. 196813 - 01

Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Mancato adeguamento dello scarico ai limiti di legge - Dovere di revoca dell'autorizzazione da parte del sindaco - Inosservanza - Responsabilità in ordine al reato costituito dall'effettuazione dello scarico non consentito - Esclusione - Responsabilità solo ex art. 328 cod. pen..
Stato
decisa il 1993-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196813-01

Acque

L'inosservanza, da parte dell'autorità competente, dell'obbligo, previsto dall'art. 15, penultimo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), di revocare l'autorizzazione allo scarico in caso di mancato adeguamento del medesimo ai limiti previsti dalla suddetta legge, non comporta che il soggetto impersonante la summenzionata autorità (nella specie, sindaco), debba penalmente rispondere del reato costituito dall'effettuazione dello scarico non consentito, dovendo egli rispondere, invece, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., solo di quello di cui all'art. 328 stesso codice (rifiuto o omissione di atti d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 328, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)