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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 347 Forme e termini della costituzione in appello

1. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore.

2. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

3. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

Art. 348 Improcedibilita' dell'appello

1. Se l'appellante non si e' costituito lino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce, benche' si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, l'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

2. L'appello e' parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza.

Art. 350 Attivita' dell'istruttore

1. All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio, e quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.

2. Dichiara l'inammissibilita' dell'appello o l'improcedibilita' di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma.

3. Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

4. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357.

Art. 351 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

1. Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

2. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, puo' chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

3. Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a se', e decide con ordinanza, che e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357.

Art. 352 Rimessione della causa al collegio

1. L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190.

2. La discussione e' preceduta dalla relazione dell'istruttore.

Art. 353 Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza

1. Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

2. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

3. Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

4. La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.

Art. 354 Rimessione al primo giudice per altri motivi

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non puo' rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma.

2. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.

3. Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

4. Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356.

Art. 355 Provvedimenti sulla querela di falso

1. Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Art. 356 Ammissione e assunzione di prove

1. Ferma l'applicabilita' della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore.
Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

2. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

Art. 357 Reclamo contro ordinanze

1. Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma.

2. Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche' il reclamo sia discusso in udienza.
In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.

3. La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile.

Art. 358 Non riproponibilita' d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile

1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.

Art. 359 Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

1. Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

2. Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili.

Capo III. Del ricorso per cassazione

Sezione I. Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

Art. 360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

  1. 1° per motivi attinenti alla giurisdizione;

  2. 2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza

  3. 3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

  4. 4° per nullita' della sentenza o del procedimento;

  5. 5° per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

2. Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Art. 361 Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

1. Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi allo istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

2. Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

3. La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

Art. 362 Altri casi di ricorso

1. Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

2. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

  1. 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

  2. 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Art. 363 Ricorso nell'interesse della legge

1. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la corte di cassazione puo' proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.

2. In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza.

Art. 365 Sottoscrizione del ricorso

1. Il ricorso e' diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Art. 366 Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilita':

  1. 1) l'indicazione delle parti;

  2. 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

  3. 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

  4. 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

  5. 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

2. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della corte di cassazione.

3. Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

Art. 367 Sospensione del processo di merito

1. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

2. Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.