Codice della navigazione
Testo vigente
Art. 1154 Abuso d'autorita'
1. Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorita' competente, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque e' stata data in consegna o affidata tale persona.
2. La pena non puo' essere inferiore a sei mesi, quando il fatto e' commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di eta' minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.
Art. 1155 Sbarco e abbandono arbitrario di persone
1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila.
2. La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata e' priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
3. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1156 Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito
1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila.
2. La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e' commesso all'estero.
3. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1157 Omissione di aiuto
1. Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.
2. Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata.
3. Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 1158 Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo
1. Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, e' punito con la reclusione fino a due anni.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla meta'.
Art. 1159 Mancanza di viveri necessari
1. Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
Art. 1160 Pene accessorie
1. La condanna per delitto previsto nell'articolo 1150 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
2. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 1152, 1153, importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
3. Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Titolo terzo. Delle contravvenzioni in particolare
Capo I. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione
Art. 1161 Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata
1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e' assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato.
2. Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.47
Art. 1162 Estrazione abusiva di arena o altri materiali
1. Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille.59
Art. 1163 Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
1. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59
2. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
Art. 1164 Inosservanza di norme sui beni pubblici
1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59
2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.
Capo II. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti
Art. 1165 Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
1. E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Art. 1166 Getto di materiali e interrimento dei fondali
1. Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Art. 1167 Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave
1. E' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila:
1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorita' competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
Art. 1168 Pesca abusiva
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.
Art. 1169 Uso d'armi e accensioni di fuochi
1. Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila.59
Art. 1170 Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota
1. Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.59
Art. 1171 Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
1. E' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:59
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647;51
2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorita' competente;
3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita', esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.
Art. 1172
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
Art. 1173 Inosservanza di tariffe
1. Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorita' competente e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 1174 Inosservanza di norme di polizia
1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.47
2. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.47
3. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.