Sez. U, Sentenza n. 22225 del 19/01/2012 Ud. (dep. 08/06/2012) Rv. 252453 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata - Illecito configurabile - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
L'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall'avvenuta eliminazione della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca reato", dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell'oggetto della condotta nonchè dalla rinuncia legislativa alla formula "senza averne accertata la legittima provenienza", il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/2009 num. 99 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)