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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (83/189/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 213,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il divieto di restrizioni quantitative nonchù di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità;

considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;

considerando che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell'articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento della sua missione, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche;

considerando che tutti gli Stati membri debbono essere anche informati delle regolamentazioni tecniche prospettate da uno di essi;

considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre una modifica della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne;

considerando che la Commissione deve inoltre avere la facoltà di proporre o adottare una direttiva comunitaria che disciplini l'argomento della misura nazionale prevista;

considerando che, nelle due ipotesi suddette, lo Stato membro in causa deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 5 del trattato, soprassedere all'attuazione della misura prospettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di direttiva del Consiglio o della direttiva della Commissione; che i termini fissati nell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 28 maggio 1969 relativo allo «status quo» e all'informazione della Commissione4, modificato dall'accordo del 5 marzo 19735, si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi;

considerando che la procedura dello «status quo» e dell'informazione della Commissione contemplata nell'accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva;

considerando che nella realtà le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche;

considerando che sembra pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche; che, in forza dell'articolo 213 del trattato, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso;

considerando che sembra pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme prospettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri;

considerando che è opportuno creare un comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norm sulla libera circolazione dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. «specificazione tecnica»: la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballagio, la marchiatura e l'etichettatura;

2. «norma»: la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

3. «programma di normalizzazione»: il documento che elenca le materie per le quali c'è l'intenzione di istituire una norma o di modificarla;

4. «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale come risulta dai lavori preparatori e che è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

5. «regola tecnica»: le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali;

6. «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica, e che si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali;

7. «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale, i medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE5 ed i prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE6.

Art. 2

1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione, du cui all'elenco I dell'allegato, sono informati annualmente, entro il 31 gennaio, dei programmi di normalizzazione elaborati dagli organismi nazionali di cui all'elenco 2 dell'allegato. Detta informazione viene aggiornata ogni trimestre. La Commissione può modificare o completare tali sulla base delle comunicazioni degli Stati membri.

2.

I programmi di normalizzazione indicano in particolare se la norma:

— sarà la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea;

— sarà la trasposizione di una norma internazionale o europea con alcune differenze o modifiche nazionali;

— sarà una nuova norma nazionale;

— costituirà la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole perla presentazione codificata di detta informazione, nonchù uno schema e i criteri secondo i quali dovranno essere presentati i programm di normalizzazione per facilitarne la comparabilità.

3. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri tale informazione, in una forma che consenta la comparabilità dei vari programmi.

Art. 3

La Commissione e gli organismi di normalizzazione sono informati del desiderio di uno o più organismi di normalizzazione.

— di essere associati, in modo passivo o attivo (con l'invio di un osservatore), ai lavori previsti da un altro organismo di normalizzazione;

— di fare elaborare una norma europea o qualsiasi altro documento che comporti specificazioni tecniche uniformi.

Art. 4

Gli organismi di normalizzazione di cui all'elenco I nonchù la Commissione ricevono almeno ogni quadrimestre tutti i nuovi progetti di norma, tranne nel caso della semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea. Al momento della comunicazione progetto viene indicato se la norma sarà:

— una trasposizione di una norma internazio ale o europea c contiene alcune differenze o modifiche nazionale;

— una nuova norma nazionale;

— la modifica di una norma nazionale.

Art. 5

È istituito un comitato permanente composto da rappresentati designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 6

1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui all'elenco 1.

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure di cui sopra e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

— d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare entro un termine determinato una norma europea;

— di fare si che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano in un primo tempo tra di essi le misure appropriate;

— di prendere qualsiasi disposizione necessaria.

4. La Commissione deve consultare il comitato:

  1. a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano in allegato (articolo 2, paragrafo 1);

  2. b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 1);

  3. c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;

  4. d) al momento del riesame del funzionamento del sistema instaurato dalla presente direttiva (articolo 11).

5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7.

I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

Art. 7

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù i loro organismi di normalizzazione non istituiscano nù introducano norme nel settore in questione durante l'elaborazione della norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino. Questo impegno scade, se non esiste una norma europea, sei mesi dopo il termine del periodo fissato nel trattino sopra menzionato.

2.

Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specificazioni tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

Art. 8

1.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto; essa può anche sottoporlo al parere del comitato.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Quando uno Stato membro o la Commissione ne fanno espressa richiesta, gli Stati membri comunicano immediatamente il testo definitivo di una regola tecnica.

4.

Le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono riservate.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

Art. 9

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbe eventualmente derivarne.

2. Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione, nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia.

3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se uno Stato membro, per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute pubblica o alla sicurezza, deve elaborate in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Nella communicazione di cui all'articolo 8 detto Stato membro indica allora i motivi che giustificano l'urgenza di tali provvedimenti.

Art. 10

Gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono agli obblighi derivanti da direttive comunitarie o gli impegni derivanti da un accordo internazionale aventi per effetto l'adozione di prescrizion tecniche uniformi nella Comunità.

Art. 11

Entro quattro anni calla data di notifica della presente direttiva, la Commissione, in stretta collaborazione con il comitato di cui all'articolo 5, riesaminerà il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e, se necessario, presenterà le adeguate proposte di modifica.

Art. 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL