Sez. 3 - , Sentenza n. 22341 del 26/09/2017 (Rv. 646020 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Polizza fideiussoria stipulata da una società di cui altra società sia unico azionista e capogruppo – Controversia insorta tra le parti del rapporto fideiussorio – Difetto di legittimazione attiva della società unica azionista – Sussistenza - Fondamento – Azione congiunta proposta da entrambe le società - Conseguenze sul giudizio di legittimità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
Nell’ipotesi in cui una società, della quale altra società sia unico azionista e società capogruppo, abbia stipulato una polizza fideiussoria ed insorga controversia sulla sua validità e azionabilità fra le parti del rapporto fideiussorio, la società unica azionista e capogruppo non è titolare in astratto di alcun diritto per pretendere che venga inibito al creditore di escutere la fideiussione in quanto la situazione di controllo azionario non dà luogo ad un rapporto di dipendenza giuridica rispetto alla vicenda del rapporto fideiussorio e, quindi, ad un diritto azionabile rispetto ad esso ma solo ad un interesse di fatto, che, come tale, non legittima né un intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. né una congiunta azione della società partecipata e della controllante. Ne consegue che la S.C., investita di un ricorso che riguardi quella congiunta azione, deve rilevare che l'azione della società unica azionista e controllante non poteva essere proposta e cassare senza rinvio quanto al relativo rapporto processuale la sentenza impugnata, a norma dell'art. 382 comma 3, c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)