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Sez. 2, Sentenza n. 1725 del 05/07/1962 (Rv. 252748 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - ORGANI SPECIALIZZATI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - RAPPORTI FRA SEZIONI SPECIALIZZATE E SEZIONI ORDINARIE - QUESTIONE DI COMPETENZA - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO RACCOLTO NELLA PRECEDENTE FASE DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1962-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252748-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - ORGANI SPECIALIZZATI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - RAPPORTI FRA SEZIONI SPECIALIZZATE E SEZIONI ORDINARIE - QUESTIONE DI COMPETENZA - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO RACCOLTO NELLA PRECEDENTE FASE DEL GIUDIZIO.*

Le Sezioni specializzate per le controversie agrarie sono organi specializzati della giurisdizione ordinaria; pertanto le questioni concernenti i limiti del potere di cognizione delle dette Sezioni rispetto a quello degli organi in composizione ordinaria non danno luogo a regolamento di Competenza. Ne consegue che, a norma dell'art 50 cod proc civ, il processo, per effetto della tempestiva riassunzione, continua dinanzi alla Sezione specializzata dichiarata competente il quale ben puo trarre elementi utili per la risoluzione della lite dal materiale probatorio che con le forme e le garanzie di legge sia stato acquisito nella fase svoltasi nella Sede competente. (V 976/60, 1827/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)