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Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni

Testo in vigore al

Art. 11 Forme del procedimento; indagini sulla personalita' del minore

1. Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertarce precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

2. Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte d'appello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalita' di procedura, quando si tratta di determinare la personalita' del minore e le cause della sua irregolare condotta.

Art. 12 Difesa dei minorenni

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018.

3. Durante l'istruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero puo' autorizzare il difensore a conferire con l'imputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore puo' conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.

Art. 13 Istruzione

1. Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.

2. Quando occorre una perizia e' ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto applicabili.

3. Quando e' necessario uno dei provvedimenti indicati nell'art. 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio.

4. Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.

Art. 14 Definizione dell'istruzione

1. Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.

2. Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori atti, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento.

Art. 15 Impugnazioni e altri provvedimenti

1. Alla sezione di Corte d'appello per i minorenni, in camera di consiglio, e' devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni.

2. Alla stessa sezione di Corte d'appello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identita', dell'imputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonche' in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.

Art. 16 Udienze del tribunale per i minori

1. Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, nonche' i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serieta' ed afficienza.

2. Il presidente puo' disporre che l'imputato sia allontanato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.

Art. 17 Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni

1. Il decreto di citazione dei minori degli anni 18 e' notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria potesta' o la tutela.

2. Quando il tribunale o la sezione di Corte d'appello dispone, a norma dell'art. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato, puo' condannare l'esercente la patria potesta' o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da lire 100 a 2000 a favore della cassa delle ammende, se non e' dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore.

Art. 18 Perizia nel dibattimento

1. Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia gia' eseguita nella istruzione, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

2. Se non e' possibile esporre il parere immediatamente, il tribunale rinvia il dibattimento, e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorre, che questi sia ricoverato in un riformatorio giudiziario, in un manicomio giudiziario o in un centro di osservazione: prescrive il termine entro il quale l'esame deve essere compiuto; e fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.

3. Le parti hanno facolta' di presentare un loro consulente tecnico senza che l'esercizio di questa facolta' possa comunque influire sul corso del dibattimento.

4. All'udienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto, e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.

Art. 19 Perdono giudiziale

1. Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio.

Art. 20 Sospensione condizionale della pena

1. La sospensione condizionale della pena puo' essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore ai tre anni, ovvero mia pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila.

Art. 21 Liberazione condizionale

1. La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 puo' essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

2. Il Ministro puo' stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della liberta' vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se e' tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se e' maggiore di tale eta'.

3. Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti e' computato nella durata della pena.

Art. 22 Provvedimenti con seguenti alla liberazione dei minori

1. La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni perche' esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

Art. 23 Liberta' vigilata

1. Presso il tribunale per i minorenni e' tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sottoposti a liberta' vigilata.

2. Prima d'iscrivere le persone o gli istituti nell'elenco, il tribunale assume informazioni sulla loro moralita', disinteresse e condizioni economiche.

3. Quando viene disposto l'affidamento del minore, sottoposto a liberta' vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nell'elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nell'art. 649 del codice di procedura penale, e la sorveglianza sul minore e' esercitata dalle stesse persone e dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono affidati, sotto l'immediato controllo del giudice di sorveglianza.

4. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza segna le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto.

5. Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dall'opera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal giudice sorveglianza.

6. Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 24

1. Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, e' ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

2. Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non e' tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni della Gioventu' italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dell'Opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive.12

3. Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attivita' della vita sociale, dichiara la riabilitazione.

4. Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale puo' rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.

5. Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorita' di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potesta' o la tutela e il minore.

6. Il provvedimento di riabilitazione e' annotato nelle sentenze riguardanti il minore .... Copia di esso e' trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonche' alle rispettive autorita' provinciali di P. S.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313.

7. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale.

8. Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del Codice di procedura penale.

Parte III. Competenza amministrativa.

Art. 25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere

1. Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

  1. 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

  2. 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore.

2. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

Art. 25-bis Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza.

Art. 26 Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole

1. Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

2. Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

3. La misura di cui all'art. 25, n. 1, puo' altresi' essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile.

Art. 27 Disposizioni particolari alla liberta' assistita

1. Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'art. 25, all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.

2. Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

3. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

4. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

5. L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.

Art. 28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente

1. Il direttore dell'istituto nel quale il minore e' ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

2. L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i minorenni.

Art. 29 Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure

1. Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.

2. E' sempre in facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

3. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 tale reinserimento puo' dal tribunale essere attuato altresi' con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27.

4. La cessazione delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura rossa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per servizio militare di leva.

Art. 30 Pensionati giovanili

1. I minorenni gia' rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.

2. L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima localita' o in altra viciniore.