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Norme per il patrocinio innanzi alle preture

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei Comuni, che siano sede di tribunali o capoluogo di Provincia, il patrocinio innanzi alle altre preture puo' soltanto essere esercitato, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, osservate le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1901, n. 547.

2. Nondimeno il presidente del tribunale, sentiti il procuratore del Re ed il presidente del Consiglio dell'Ordine dei procuratori, e il segretario, di cui la nomina sia stata approvata a termini dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, del locale Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, qualora lo ritenga necessario, avuto riguardo al numero degli affari giudiziari ed a quello dei professionisti residenti ed esercitanti abitualmente nel mandamento, ha facolta' di determinare, per ciascuna pretura, il numero delle persone che possono ottenere l'abilitazione, a norma dell'art. 7 della predetta legge.

3. Ai fini di tale abilitazione saranno preferiti coloro che abbiano maggiori requisiti per il migliore esercizio del patrocinio.12

Art. 2

1. Il patrocinio negli uffici di conciliazione dei Comuni, che siano sede di pretura, puo' essere esercitato soltanto da coloro che sono ammessi a patrocinare innanzi alle preture.

2. Salvo il disposto del primo capoverso del precedente articolo, le persone, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, possono chiedere l'abilitazione, giusta le norme dell'art. 7 della stessa legge, unicamente agli effetti del patrocinio innanzi agli uffici di conciliazione, che non siano sede di pretura.

Art. 3

1. Coloro, che alla entrata in vigore della presente legge siano abilitati al patrocinio innanzi alle preture e si trovino iscritti nel relativo albo, possono continuare il patrocinio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 28 giugno 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco