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Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato

Testo in vigore al

Capo III. Dei criteri da seguire negli accertamenti.

Art. 20

1. Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento nel Collegio medico-legale per il parere consultivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati:

  1. a) se non siano funzionari, statali, gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza del Collegio, tenuta col loro intervento, e, quando essi non risiedano in Roma, sono inoltre dovute loro le indennita' di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°;

  2. b) se siano funzionari dello Stato, gettoni di presenza nella misura di L. 25, oltre le indennita' di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni nei casi di residenza fuori di Roma.

Capo IV. Delle domande di riposo degli impiegati civili per infermità, lesioni o ferite provenienti da cause di servizio.

Capo V. Delle domande di riposo dei militari per infermità, lesioni o ferite dipendenti da cause di servizio.

Capo VI. Delle visite sanitarie.

Capo VII. Classificazione delle ferite ed infermità pei militari.

Capo VIII. Dell'accertamento della fisica inabilità per infermità non provenienti da causa di servizio.

Capo IX. Delle domande per liquidazione di pensione privilegiata alle famiglie degli impiegati civili, degli operai, agenzie dei militari.

Art. 36

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:
Mussolini.