Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015 (Rv. 637497 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Accertamento dei fatti o loro valutazione a fini istruttori nel giudizio di cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)