Definizione delle controversie in materia di usi civici
Testo in vigore al
Art. 4
1. Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti ne' maggiore di trenta.
2. Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello.
3. Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del Pubblico Ministero.
Art. 5
1. Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunziata la decisione impugnata, trasmettera' alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.
2. La stessa cancelleria trasmettera' tali atti alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso.
Art. 6
1. Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sara' fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413.
Art. 7
1. La notificazione della sentenza della Corte di appello e' fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale.
2. La sentenza e' altresi' comunicata al Pubblico Ministero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 8
1. Il ricorso per cassazione dev'essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza.
2. Quando la sentenza sia cassata, la causa e' rinviata alla stessa Corte di appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato.
Art. 9
1. Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, e' istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale.
Art. 10
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Art. 11
1. I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.
2. Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.
3. Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.
4. Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.
Art. 12
1. Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.
3. Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.
Art. 13
1. Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticipera' le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.
2. Il commissario per la Sardegna curera' con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.
Art. 14
1. Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.
Art. 15
1. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1930 - Anno VIII.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.