Sez. 2, Sentenza n. 2343 del 28/06/1969 (Rv. 341768 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - NOZIONE - ABBANDONO DI VEICOLO CARICO DI MERCE SUL PONTE DI UNA BILANCIA RENDENDOLA INIDONEA AD ULTERIORI OPERAZIONI DI PESATURA - SUSSISTENZA.*
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - NOZIONE - ABBANDONO DI VEICOLO CARICO DI MERCE SUL PONTE DI UNA BILANCIA RENDENDOLA INIDONEA AD ULTERIORI OPERAZIONI DI PESATURA - SUSSISTENZA.*
Costituisce molestia ogni atto che modifichi, senza escluderlo, il possesso altrui o, quanto meno, ne renda piu disagevole l'Esercizio, se sia compiuto volontariamente e con la coscienza di arrecare un siffatto turbamento, nonche con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore. (nella specie e stata ritenuta 'molestiĆ l'abbandono di un veicolo carico di merce sul ponte di una bilancia, che ne impediva l'ulteriore uso per le operazioni di pesatura). (V. 693-68, massima n.331895 514-68, massima n.331586 437-68, massima n.331450 1700-66, massima n.323328 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)