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Sez. 3, Sentenza n. 9191 del 08/07/1983 Ud. (dep. 05/11/1983) Rv. 161004 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITI - DENUNCIA - ESONERO - QUANTITÀ COMPLESSIVA INFERIORE AI CINQUE QUINTALI - SPECIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161004-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITI - DENUNCIA - ESONERO - QUANTITÀ COMPLESSIVA INFERIORE AI CINQUE QUINTALI - SPECIFICAZIONE.*

L'ultimo comma dell'art. 1 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474 esonera dalla denunzia i depositi di olii minerali per la vendita al minuto costituiti da una quantità complessiva non superiore a cinque quintali. Ora l'espressione "quantità complessiva" devesi intendere riferita all'intero quantitativo di prodotto movimentato (e non solo al quantitativo non ancora utilizzato e rinvenuto nel deposito al momento dello accertamento) e, cioè, a tutto il prodotto acquistato dallo esercente e che poteva essere introdotto nel deposito anche se venduto medio tempore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)