Sez. 1, Sentenza n. 2027 del 28/03/1996 Cc. (dep. 07/05/1996) Rv. 204533 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Trasgressione delle prescrizioni imposte | Automatico aggravamento della misura - Esclusione - Valutazione della rilevanza processuale della trasgressione - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Trasgressione delle prescrizioni imposte
In tema di aggravamento delle esigenze cautelari, determinanti, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., la sostituzione, ovvero il cumulo con altra più afflittiva, della misura cautelare già applicata all'interessato, il giudice deve puntualmente valutare che la trasgressione inerente alla misura già imposta risulti anche inconciliabile con le finalità per le quali gli obblighi stessi furono imposti, sicché le mera violazione dei medesimi non implica l'automatica applicazione di una misura più grave. A tal fine non soltanto la violazione deve essere appurata con assoluta certezza, trattandosi di circostanza comportante una sanzione processuale - com'è l'aggravamento dello "status libertatis" dell'interessato - ma va anche valutata nel suo valore sintomatico come idonea a preservare interessi processuali posti in concreto pericolo dal comportamento tenuto dal soggetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)