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Sez. 4, Sentenza n. 5466 del 23/01/1979 Ud. (dep. 16/06/1979) Rv. 142235 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE IN EPOCA ANTERIORE ALLA NOTIFICA DI COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142235-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE IN EPOCA ANTERIORE ALLA NOTIFICA DI COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*

Nella fase degli Atti preliminari alla istruzione gli ufficiali di polizia giudiziaria, che ricevano le dichiarazioni rese spontaneamente da soggetto cui non sia stata indirizzata comunicazione giudiziaria, non sono tenuti a ricevere la nomina di un difensore di fiducia o a chiedere al PM quella di un difensore di ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)