Sez. 4, Sentenza n. 5466 del 23/01/1979 Ud. (dep. 16/06/1979) Rv. 142235 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE IN EPOCA ANTERIORE ALLA NOTIFICA DI COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE IN EPOCA ANTERIORE ALLA NOTIFICA DI COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
Nella fase degli Atti preliminari alla istruzione gli ufficiali di polizia giudiziaria, che ricevano le dichiarazioni rese spontaneamente da soggetto cui non sia stata indirizzata comunicazione giudiziaria, non sono tenuti a ricevere la nomina di un difensore di fiducia o a chiedere al PM quella di un difensore di ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)