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Sez. L, Sentenza n. 4624 del 02/03/2026 (Rv. 678437-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Indennità risarcitoria ex art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Retribuzione globale di fatto - Ratei t.f.r. - Computo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678437-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La retribuzione globale di fatto, quale parametro cui è ancorato il calcolo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 (come modificato dalla l. n. 92 del 2012), entra a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto da liquidare al lavoratore, di modo che non può, a sua volta, includere i ratei di t.f.r., onde evitare che si verifichi una duplicazione dei medesimi emolumenti.

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)