Sez. L, Sentenza n. 1179 del 16/02/1984 (Rv. 433316 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'indicazione della sentenza impugnata è prescritta a pena di inammissibilità solo per il ricorso per Cassazione (art. 366 n. 2 cod. proc. civ.) mentre l'art. 434 cod. proc. civ., che disciplina la Forma dell'appello nelle controversie individuali di lavoro prescrive - in relazione all'oggetto di quella fase processuale che è costituito dal riesame della controversia - che il relativo ricorso contenga solamente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le altre indicazioni richieste dall'art. 414 cod. proc. civ. per l'atto introduttivo del giudizio, senza fare alcun cenno alla sentenza impugnata. (V 1784/75, mass n 375440).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)