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Sez. 3, Sentenza n. 796 del 09/02/1981 (Rv. 411278 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - DISCIPLINA APPLICABILE - OBBLIGHI - ADEMPIMENTO - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO - ONERE DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411278-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - DISCIPLINA APPLICABILE - OBBLIGHI - ADEMPIMENTO - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO - ONERE DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA.*

Qualora, a seguito di fallimento del conduttore di un immobile, il curatore sia subentrato nel rapporto di locazione, questo continua a svolgersi secondo il paradigma degli artt 1571 e segg cod civ; ne il locatore, per potere conseguire l'adempimento degli obblighi di controparte, ha l'Onere di rivolgersi al giudice delegato per ottenere le autorizzazioni del caso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)