Riposo domenicale e settimanale
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3° ai lavoranti al proprio domicilio;
4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi;
5° al personale navigante;5
6° al personale addetto alla pastorizia brada;3
7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
3. Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;
9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;
13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso
nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno.
4. Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.
Art. 2
1. I soci di cooperative, che prestano la loro attivita' per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano rimunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.
Art. 3
1. Il riposto di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.
2. Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sara' stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.
3. Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.
4. Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.
Art. 4
1. Qualora per le attivita' soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi eta' ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli 6, 8, 12 e 15.
2. Eguale riposo deve essere dato:
a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'azienda;
b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i tre mesi all'anno.
Capo II. Regimi particolari di riposo - Attivita' a regime continuo e attivita' stagionali o di pubblica utilita'.
Art. 5
1. Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attivita':
1° operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate;
2° operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
3° industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1 n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;
4° altre attivita' per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilita'.
2. Le attivita' di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.
Art. 6
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N.339.
2. Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori e' consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.
Art. 7
1. Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attivita' rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podesta' e le organizzazioni sindacali interessate:
a) puo' ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anziche' per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;
b) puo' temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensita', che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;
c) puo' autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.
2. I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attivita' cui sono applicabili. Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.
3. In mancanza di detto contratto e' dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.
Art. 8
1. Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sara' regolato dai contratti collettivi di lavoro.
2. Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonche' le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.
Art. 9
1. Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, puo' essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.
Art. 10
1. Per le industrie con periodi di eccezionale attivita', le quali saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti, e' sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.
2. Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione e' obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto Ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione puo' essere applicata.
Art. 11
1. Negli opifici, la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, puo' essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.
2. I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.
Art. 12
1. Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, e' dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonche' un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.
2. Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attivita' disimpegnata da detto personale, e' stabilito per le altre aziende.
Art. 13
1. Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedi'.
2. E' fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per ii personale dell' « Agenzia Stefani », delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai 'sensi dell'art. 26, comma 2° della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana puo' essere dato per turno.
3. E' dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedi', ove cio' sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.
4. La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sara' determinata a norma dell'articolo 3.4
Art. 14
1. Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedi'.4
2. Al personale addetto alla vendita di giornali e' dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.
equiparabile, e personale addetto a pubblici spettacoli.
Art. 15
1. Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo puo' essere dato ad intervalli piu' lunghi di una settimana, purche' la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sara' determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.
2. Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, puo' autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.