Sez. 3, Sentenza n. 4022 del 05/12/1974 (Rv. 372612 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA AUTONOMA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA DAI MOTIVI - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA AUTONOMA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITA DAI MOTIVI - SUFFICIENZA.*
Gli elementi che servono ad integrare 'la esposizione sommaria dei fattì, richiesta dall'art 342 cod proc civ, non possono ritenersi mancanti quando, pur non avendo l'appellante riservato ad essi un'apposita parte dell'atto di appello, tuttavia, nei loro aspetti salienti, siano tutti sufficientemente ricordati nella enunciazione dei motivi, e nella relativa illustrazione, sicche essi risultino noti attraverso la lettura dello stesso atto di appello, senza che il controinteressato ed il giudice siano costretti a far ricorso ad altre fonti per avere cognizione dell'oggetto e delle ragioni dell'impugnazione. (V 2937'73, mass n 366581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)